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Credito per le imposte estere non spettante se manca la dichiarazione

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 maggio 2026

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Con l’ordinanza n. 12908 depositata ieri, 6 maggio 2026, la Corte di Cassazione fornisce indicazioni circa le modalità di fruizione delle imposte assolte in Congo da un lavoratore dipendente, residente in Italia e distaccato nello Stato africano.

Nel caso di specie, il lavoratore aveva percepito redditi di lavoro dipendente derivanti dall’attività prestata all’estero nelle annualità 2009 e 2010 ma aveva indicato il credito per le imposte pagate all’estero ex art. 165 del TUIR nel modello 730/2013, quindi non nella dichiarazione relativa al 2009 (che si assume presentata) ed in quella relativa al 2010 (non presentata).

Ad avviso della Suprema Corte, dal combinato disposto dei commi 1, 4 e 7 dell’art. 165 del TUIR emerge il principio per cui il contribuente è tenuto ad indicare il credito per le imposte assolte all’estero nella dichiarazione relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero cui si riferisce l’imposta assolta.

In altre parole, la liquidazione nella dichiarazione “di competenza” e quindi, a monte, la presentazione della dichiarazione stessa, costituisce un presupposto normativamente prescritto per beneficiare della detrazione, senza che assuma rilevanza la circostanza per cui la persona non sia tenuta, in quanto lavoratore dipendente non titolare di altri redditi, alla presentazione della dichiarazione stessa.

Tale condizione è confermata dall’art. 165 comma 8 del TUIR, il quale nega il beneficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

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