Il caporalato digitale passa attraverso l’uso illegittimo degli account
Il DL 62/2026 rafforza le tutele con specifiche sanzioni e nuove restrizioni
Attraverso una serie di mirate e rilevanti misure, il DL 62/2026 conferma la chiara volontà dell’Esecutivo di contrastare ogni forma di sfruttamento in un settore estremamente delicato come quello del lavoro intermediato da piattaforme digitali. L’obiettivo non è solo quello di aumentare le tutele e le garanzie per i lavoratori, ma anche quello di colpire una specifica fattispecie criminosa, ribattezzata “caporalato digitale”, come del resto espressamente richiamato nella rubrica del Capo III del decreto stesso.
In tal senso il pensiero va subito al mondo della gig economy e, soprattutto, a quello dei rider, dei servizi di consegna a domicilio e del food delivery.
In questo quadro le nuove disposizioni, di fatto, si affiancano a quelle già esistenti e in particolare all’ipotesi di reato previsto dall’art. 603-bis c.p., che punisce due distinte condotte. La prima concerne l’“intermediazione illecita”, posta da chiunque “recluti” manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. La seconda riguarda più propriamente lo “sfruttamento lavorativo”, con cui si punisce chiunque utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Quindi, i datori di lavoro che concretamente utilizzano i lavoratori.
Tale fattispecie è già stata più volte contestata nel mondo del food delivey. Da ultimo, a inizio 2026, infatti, la Procura di Milano ha posto sotto controllo giudiziario due note società, che gestiscono piattaforme di consegna di cibo a domicilio, accusandole, ai sensi dell’art. 603-bis c.p., di sfruttamento di lavoro complessivamente di 23.000 rider, ai quali venivano corrisposte retribuzioni in alcuni casi inferiori fino a circa il 90% rispetto alla soglia di povertà e alla contrattazione collettiva.
In una prima “bozza” del decreto, peraltro, era stata anche prevista una specifica fattispecie di reato che puniva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (ergo l’art. 603-bis c.p.), chi organizzava, promuoveva, gestiva o traeva profitto dalla cessione di account o dall’utilizzo sistematico di account intestati a terzi per l’impiego di lavoratori in condizioni di sfruttamento.
La versione definitiva del decreto, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha stralciato tale ipotesi, che avrebbe comportato, comunque, un coordinamento e, probabilmente, una ridondante sovrapposizione proprio con l’art. 603-bis, confermando e concentrandosi, invece, su specifiche condotte, che ne possono costituire un presupposto, connesse all’utilizzo degli account, con i quali i lavoratori si registrano e operano attraverso le piattaforme digitali.
Innanzitutto, il comma 1 lett. a) dell’art. 15 del decreto ha aggiunto all’art. 47-bis del DLgs. 81/2015, inserito nel Capo V-bis dedicato alla tutela del lavoro tramite piattaforme digitali, un nuovo comma 2-bis che, per i lavoratori autonomi, impiegati in attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, prevede che, in caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l’accesso alla piattaforma avvenga attraverso SPID, CIE o CNS oppure con un account rilasciato dalla stessa piattaforma a un singolo codice fiscale con un sistema di autentificazione a più fattori.
Il fine è proprio quello di evitare il traffico illecito di account, al punto che il periodo successivo sottolinea che le credenziali di accesso al proprio account rivestono carattere strettamente personale ed è fatto divieto di cessione a terzi. Inoltre, per rafforzare tale principio, la cessione del proprio account e l’uso di account da parte di persona diversa dal titolare vengono espressamente puniti con una sanzione amministrativa da 800 a 1.200 euro.
Con un successivo comma 2-ter, viene fatto, inoltre, divieto alla piattaforma di rilasciare più di un account per ogni singolo codice fiscale, e di commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore. Anche in questo caso tale prescrizione viene presidiata da una specifica sanzione amministrativa da 1.000 a 1.500 euro per ogni account in più associato al singolo codice fiscale.
A completare il quadro vengono, poi, inserite due ulteriori misure. A decorrere dal 1° luglio 2026 il committente sarà tenuto alla redazione e alla consegna ai lavoratori del Libro unico del lavoro (LUL) nel quale devono essere annotati per ciascun mese di attività, anche il numero di consegne e l’importo totale erogato al lavoratore.
Inoltre, con decreto ministeriale saranno stabilite delle specifiche attività formative dedicate ai rider, da svolgere entro i primi 30 giorni dalla prima prestazione, accedendo alla piattaforma SIISL. Il committente che si avvale delle prestazioni di un lavoratore non formato per tre mesi rischia una sanzione da 800 a 2.400 euro.
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