ACCEDI
Giovedì, 28 maggio 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Ripartizione non proporzionale degli utili valida anche ai fini fiscali

In presenza di opportune clausole statutarie, si applica l’esenzione del 95% prevista per i dividendi

/ Salvatore SANNA

Giovedì, 28 maggio 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Il documento n. 1/2026 del Think Tank di STS Deloitte analizza la qualificazione fiscale delle somme percepite dai soci in caso di distribuzione non proporzionale degli utili da parte della società.
L’intervento commenta, nello specifico, l’impostazione assunta dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 31 marzo 2026 n. 90 in merito a una delibera di distribuzione di dividendi non proporzionale finalizzata a soddisfare l’interesse di uno dei soci che aveva maturato nell’ultimo esercizio particolari esigenze di liquidità.

Ad avviso dell’Agenzia, tale finalità comporta che le somme ottenute dal socio, che riceve utili in misura proporzionalmente superiore alla quota di partecipazione al capitale sociale a seguito della rappresentata distribuzione non proporzionale, vengano qualificate ai fini fiscali:
- come dividendi, per la quota parte corrispondente agli utili spettanti al singolo socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale e in quanto tale esclusa da imposizione per il 95% ex art. 89 comma 2 del TUIR;
- come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 comma 3 lett. b) del TUIR, per la restante parte e in quanto tale concorrerà alla formazione del reddito imponibile del socio percettore nella misura del 100% del suo ammontare.

L’Amministrazione finanziaria, oltre a rilevare che la delibera di distribuzione non proporzionale era finalizzata a soddisfare l’interesse di uno dei soci, ha dato rilevanza anche al fatto gli altri soci si sono dichiarati disponibili a procedere in questo senso anche per mantenere la “stabilità della compagine sociale”.
Al riguardo, viene affermato anche che il socio che ha ricevuto una quota degli utili superiore a quella proporzionalmente spettante non avrà alcun obbligo di restituzione né nei confronti della società né degli altri soci (ossia, di quelli che riceveranno una distribuzione in misura proporzionalmente inferiore a quella spettante).

In merito, il Think Tank di STS Deloitte osserva che la risposta n. 90/2026 si riferisce a una fattispecie peculiare, ossia a un accordo di sostegno definito fra i soci, a favore di uno di essi, in via estemporanea: pertanto, non deve essere considerata fautrice di un principio generale.

Muovendo da quanto indicato dalle massime del Comitato triveneto dei Notai I.I.30 e I.I.33, si ritiene che l’eccezione alla regola di proporzionalità necessiti che l’atto costitutivo o lo statuto identifichino i portatori di diritti particolari dei soci e/o di procedure idonee a identificarli.

Per la distribuzione non proporzionale di utili, si considera quindi “impropria” la forma della deliberazione unanime di ripartizione degli utili che deriva da un accordo non ricorrente di sostegno economico (contributo) di alcuni soci a favore di altri, il quale non ha evidentemente natura di attribuzione patrimoniale disinteressata (liberalità).

Si ritiene che la soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate sia stata influenzata dal fatto che il sostegno finanziario al socio beneficiario sia derivato da un accordo estemporaneo fra i soci, che si riflette con chiarezza dall’accordo di rinuncia dei soci danneggiati dalla minore distribuzione a richiedere in futuro la rifusione della differenza non percepita.
Il documento n. 1/2026 afferma anche che una precisazione di questo genere sarebbe evidentemente priva di significato se la distribuzione non proporzionale fosse riconducibile alle condizioni indicate dall’art. 2479 c.c. in materia di decisioni dei soci.

La rilevanza data all’accordo estemporaneo in argomento dovrebbe spiegare la ragione per la quale l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento alla “causa” della distribuzione, la quale normalmente non rileverebbe quando la distribuzione deriva dalle regole dell’atto costitutivo o dello statuto, mentre rileva ove si debba valutare la portata di un accordo contrattuale.

Si conclude, dunque, che il caso trattato dalla risposta n. 90/2026 non permette di collocare la distribuzione effettuata tra quelle “genuinamente non proporzionali”, in prospettiva societaria, ma conducono all’esistenza di un accordo di sostegno fra soci (di alcuni a favore di un altro), attuato mediante un atto dispositivo del diritto a percepire il dividendo, rispetto cui la società è un soggetto “terzo”.

Da tale circostanza sembra avere origine la qualificazione come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 comma 3 lett. b) del TUIR della “porzione” di utile che eccede quella calcolata in proporzione alla propria quota di partecipazione alla società.

TORNA SU