Credito per le imposte estere anche in assenza di dichiarazione dei redditi
Con l’ordinanza n. 16134, depositata il 25 maggio 2026, la Cassazione ha confermato che il credito per le imposte assolte all’estero spetta indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, in quanto l’obbligo derivante dal Trattato bilaterale contro le doppie imposizioni stipulato con l’altro Stato limita la potestà impositiva italiana (in questo senso, anche Cass. 9 settembre 2024 n. 24160, in relazione all’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Brasile).
Il caso di specie riguarda i dividendi corrisposti da due società tedesche e che sono stati oggetto di tassazione in Germania prima di essere percepiti da una contribuente residente.
Si enuncia dunque il seguente principio di diritto: “L’obbligo incondizionato, previsto dalla Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni sui redditi (art. 24), di detrarre, entro determinati limiti, dall’imposta da versare al fisco italiano l’imposta versata al fisco estero, si applica anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata, in quanto la norma interna (art. 165, comma 8, t.u.i.r.) non può legittimamente limitare l’efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie o porsi in contrasto con esse (art. 117, comma 1, Cost.), premurandosi lo stesso ordinamento interno, tramite le disposizioni di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 169 del d.P.R. n. 917 del 1986 (quest’ultima nella parte in cui afferma implicitamente la prevalenza del diritto internazionale pattizio nel caso in cui sia più favorevole al contribuente), di attribuire alle norme interne il carattere della cedevolezza rispetto alle norme internazionali pattizie più favorevoli al contribuente”.
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