Fondazioni italiane ed estere con il medesimo regime fiscale
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 16281/2026 di ieri, è illegittima la previsione di un prelievo sui dividendi di fonte italiana percepiti da una fondazione di diritto inglese in misura superiore a quella che grava sulle fondazioni italiane che svolgono le medesime attività.
Infatti:
- una tale previsione è, in sé, lesiva dei principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali di cui agli artt. 49 e 63 del TFUE;
- non rileva, ai fini del regime di imposizione dei dividendi in Italia, il trattamento accordato alla fondazione inglese dal proprio Stato di residenza (nella fattispecie, l’esenzione dalle imposte);
- la detenzione, da parte della fondazione inglese, di quote di partecipazione in società lucrative non significa che la fondazione assuma essa stessa natura di ente lucrativo;
- l’equiparazione tra la fondazione inglese e le fondazioni italiane deve essere valutata in termini di concreto scopo perseguito dall’ente (non, quindi, di uguaglianza di forma giuridica, bensì di analogia delle funzioni perseguite).
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