Apertura del concordato imprescindibile per l’esenzione dalla revocatoria
L’accesso alla procedura esclude la revocatoria per il compenso del professionista
In base all’art. 67 comma 3 lett. g) del RD 267/42, non sono soggetti all’azione revocatoria “i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di concordato preventivo”, compresi quelli riconducibili ai “contratti con i professionisti”.
La ratio di tale articolo consiste “nell’intento di favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo, quale possibile strumento di composizione della crisi idonea a favorire la conservazione dei valori aziendali” (Cass. n. 12017/2018).
Il riferimento “alla scadenza”, esprimendo un limite al principio del favor concordati, deve essere interpretato come un elemento rafforzativo del presupposto della liquidità ed esigibilità del credito, volto a esentare da revocatoria solo quei pagamenti “anticipati” rispetto al compimento delle prestazioni professionali, in quanto diretti, in qualche modo, a sottrarre il professionista dai possibili rischi di insuccesso dell’iniziativa di regolazione della crisi (Cass. n. 13367/2022).
A tale conclusione si perviene anche in ragione dell’orientamento secondo il quale “il pagamento ... effettuato in favore del consulente della società anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell’esenzione dalla revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. g), qualora il servizio reso dal consulente si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità per l’impresa della soluzione concordataria, senza estrinsecarsi nell’atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso al concordato; non sussiste, infatti, in tale ipotesi, ad una valutazione «ex ante», l’astratta configurabilità della strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concorsuale che è requisito costitutivo ai fini dell’esenzione” (Cass. n. 4340/2020).
Un’autorevole conferma è fornita con l’intervento delle Sezioni Unite n. 42093/2021, secondo le quali “la non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili intervenuti alla scadenza per conseguire tali opere, viene fatta dipendere dall’aver esse agevolato l’accesso alle procedure concorsuali, incluso il concordato preventivo”.
Muovendo da tali presupposti, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 22 febbraio 2026 n. 3931, ha ritenuto come l’esenzione da revocatoria non possa operare “a prescindere dall’apertura del concordato”, poiché il concetto di “strumentalità (quale prius della prestazione da cui sorge il credito)” è predicabile a fronte di una “fattispecie pienamente compiuta e dunque proprio per il caso di concordato ammesso, cui cioè il debitore abbia acceduto, pena la riduzione a mera intenzionalità della commentata attitudine causale”, sottolineandosi sul punto proprio la differenza tra l’esenzione da revocatoria, che “ha riguardo a debiti liquidi e già esigibili pagati alla scadenza”, e “l’ampia gamma delle prestazioni” che possono beneficiare della prededuzione, invece “ben compatibile con adempimenti parziali, anticipati, in acconto” (Cass. SS.UU. n. 42093/2021).
Ne consegue che ove il concordato non sia stato aperto, perché la proposta non è stata mai depositata, non rientrano nell’esenzione da revocatoria i crediti liquidi ed esigibili ex art. 67 comma 3 lett. g) del RD 267/42 che siano stati pagati alla scadenza.
Fermo restando il giudizio di “inerenza necessaria” rimesso al giudice del merito (come espressamente stabilito dalle Sezioni Unite sopra citate), se il debitore non è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, non occorre, secondo i giudici, andare oltre nell’accertamento, mancando la possibilità di instaurare una relazione strumentale tra la procedura concorsuale e la prestazione professionale, con la conseguenza che la controprestazione ricevuta dal professionista integrerebbe, in realtà, un pagamento ordinario, eseguito da un insolvente e senza uno “scopo concorsuale” (anche solo vagamente) pertinente alla procedura di regolazione della crisi.
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