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CONTABILITÀ

Bilanci 2025 degli ETS ai nastri di partenza

I modelli di riferimento variano in base alle caratteristiche dell’ente e all’ammontare dei proventi

/ Stefania BRANCA e Federico MOINE

Martedì, 24 febbraio 2026

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È tempo di redazione dei progetti di bilancio per gli ETS aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare ed è dunque necessario verificare quale forma di bilancio adottare, alla luce delle tante novità, di natura contabile e fiscale, che hanno caratterizzato il mondo no profit negli ultimi anni.
Va preliminarmente evidenziato che gli ETS non commerciali sono obbligati a utilizzare uno dei due modelli di bilancio introdotti dal DM 5 marzo 2020. Il modello ordinario di bilancio è rappresentato da tre documenti: Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione (Modelli A, B e C dell’Allegato 1 al DM 5 marzo 2020). Il Rendiconto per cassa (Modello D dell’Allegato 1 al DM 5 marzo 2020) è invece rappresentato da un unico documento ed è utilizzabile, facoltativamente, al ricorrere delle condizioni di legge.

Il riferimento normativo, oltre al decreto ministeriale sopra citato, è l’art. 13 del DLgs. 117/2017, che determina le seguenti quattro diverse casistiche operative in merito ai modelli di bilancio da utilizzare:
- gli ETS privi di personalità giuridica e con proventi annui non superiori a 300.000 euro possono redigere facoltativamente il rendiconto per cassa, oppure il bilancio nella forma ordinaria;
- gli ETS privi di personalità giuridica e con proventi annui superiori a 300.000 euro debbono redigere il bilancio nella forma ordinaria;
- gli ETS con personalità giuridica e con proventi annui non superiori a 60.000 euro possono redigere facoltativamente il rendiconto per cassa, oppure il bilancio nella forma ordinaria;
- gli ETS con personalità giuridica e con proventi annui superiori a 60.000 euro debbono redigere il bilancio nella forma ordinaria.

L’art. 13 comma 2-bis del DLgs. 117/2017 prevede anche una terza forma di bilancio, rappresentata dal cosiddetto “Rendiconto per cassa aggregato o supersemplificato”, il cui modello non è però ancora stato pubblicato e che potrà essere utilizzata da tutti gli ETS con proventi annui non superiori a 60.000 euro, indipendentemente dal possesso o meno della personalità giuridica.

Il riferimento ai proventi annui per determinare quale forma di bilancio adottare va effettuato sull’esercizio precedente rispetto a quello di cui si deve redigere il bilancio. A titolo esemplificativo, per determinare se per il bilancio 2025 si può adottare o meno il rendiconto per cassa, il riferimento è rappresentato dai proventi dell’esercizio 2024. Dunque, un ETS non commerciale, dotato di personalità giuridica, che nel 2024 abbia conseguito 55.000 euro di proventi, potrà redigere il bilancio 2025 mediante il rendiconto per cassa.
Nella determinazione dei suddetti limiti di proventi annui vanno escluse le entrate finanziarie relative a disinvestimenti o vendite di immobilizzazioni (ad esempio la vendita di un bene strumentale) e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie (ad esempio l’accensione di un mutuo da parte dell’ETS).

Qualora l’ETS perda la qualifica di ente non commerciale ai fini fiscali a causa della prevalenza dello svolgimento di attività commerciale, il bilancio deve essere redatto in una delle forme previste per le imprese dal Codice civile (artt. 2423, 2435-bis o 2435-ter), oppure nella forma ordinaria prevista per gli ETS, purché tali enti non rivestano la qualifica di imprese sociali, sempre obbligate alla redazione del bilancio nella forma civilistica.

Il bilancio, oltre che dai modelli ministeriali sopra descritti, deve anche essere integrato da altri documenti, quali:
- i rendiconti delle raccolte occasionali di fondi, ove l’ETS abbia effettuato tali iniziative nel corso dell’esercizio, mediante celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, organizzando una o più specifiche raccolte fondi. In tal caso, si deve adottare lo specifico modello contenuto nel DM 9 giugno 2022;
- la relazione dell’Organo di controllo e di revisione, se nominati;
- il verbale di approvazione del bilancio.

Completato il fascicolo di bilancio, esso va depositato in via telematica presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (il bilancio 2025 dovrà dunque essere depositato entro il 29 giugno 2026). Viceversa, gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, iscritti nel registro delle imprese, devono depositare il bilancio entro 60 giorni dall’approvazione presso quest’ultimo.
Il deposito presso il RUNTS va effettuato convertendo i documenti nel formato PDF/A, ma non è obbligatorio che i file allegati siano firmati digitalmente.
I soggetti legittimati a effettuare il deposito del bilancio presso il RUNTS sono il legale rappresentante dell’ETS oppure uno o più dei suoi amministratori o i membri dell’organo di controllo o ancora il rappresentante della rete associativa cui l’ETS aderisce oppure un commercialista a ciò delegato.

Infine, va ricordato che, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del DLgs. 117/2017, gli ETS con un volume di proventi annui superiori a un milione di euro devono redigere e depositare presso il RUNTS, nonché pubblicare nel proprio sito internet, anche il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di cui al DM 4 luglio 2019. Il termine di deposito è anche in questo caso di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

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