Contributi FUS sempre imponibili ai fini IRAP
I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione della base imponibile IRAP dei soggetti esercenti attività d’impresa, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili (artt. 5 comma 3 e 5-bis comma 1 del DLgs. 446/97). In pratica, tali contributi (ove non correlati a costi indeducibili) sono sempre imponibili ai fini IRAP, anche se sono esclusi da tassazione ai fini delle imposte sui redditi, a meno che l’esclusione dal valore della produzione netta sia prevista (art. 3 comma 2-quinquies del DL 209/2002 e circ. n. 60/2008, § 2.1.1):
- dalle leggi istitutive dei singoli contributi;
- da altre disposizioni di carattere speciale.
Alla luce di tale quadro normativo e interpretativo, secondo quanto ribadito dalla Cassazione (ordinanza n. 3918 del 22 febbraio 2026), l’imponibilità è esclusa soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo indeducibile; la mancanza di tale indicazione non può essere sostituita dalla mera affermazione del contribuente di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad esempio, quelle per il personale.
Pertanto, i contributi concessi ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a) del DM 3 febbraio 2014 (quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche) non possono essere esclusi nemmeno parzialmente dalla base imponibile IRAP, non essendo ravvisabile nella norma istitutiva alcun rapporto eziologico tra la somma erogata a titolo di contributo e il corrispondente componente negativo.
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