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LAVORO & PREVIDENZA

Tutela INAIL anche per i contratti di ricerca

La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 7 del DL 159/2025 sull’infortunio in itinere degli studenti ha effetto retroattivo

/ Giada GIANOLA

Sabato, 10 gennaio 2026

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L’INAIL, con la circolare n. 1 di ieri, 9 gennaio 2026, nel ricordare che per effetto dell’art. 2-ter del DL 90/2025 è stata resa strutturale, dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026, l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento (si veda “Definitiva la tutela INAIL contro gli infortuni per la scuola” del 11 agosto 2025), ne ha riepilogato la disciplina assicurativa.

Sul punto si ricorda che dopo un primo periodo di sperimentazione per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024 ai sensi dell’art. 18 del DL 48/2023, vi era stata la proroga anche per il 2024/2025, diventando poi la tutela definitiva a decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026 per effetto del citato art. 2-ter del DL 90/2025.

La relativa disciplina assicurativa era già stata oggetto della circ. INAIL n. 45/2023, al cui § B si rinvia per le prestazioni assicurative.
Si evidenzia, in particolare, che con la circolare n. 1 di ieri l’INAIL ha fornito le istruzioni relativamente alla previsione di cui all’art. 7 del DL 159/2025, riguardante la tutela assicurativa e il rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro (si veda “Tutela non onnicomprensiva per l’infortunio in itinere degli studenti” del 11 novembre 2025).

L’INAIL, in applicazione del comma 1 di tale norma, evidenzia che sono ricompresi nella tutela assicurativa non solo gli infortuni in itinere occorsi agli studenti durante il tragitto di andata e ritorno tra la scuola presso cui lo studente è iscritto e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, ma anche gli infortuni in itinere occorsi nel tragitto di andata e ritorno dall’abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro.

Si chiarisce che, trattandosi di una norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo, il riconoscimento della tutela per i predetti infortuni si applica non solo agli eventi accaduti nell’anno scolastico 2025/2026, ma anche a quelli accaduti negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

Nella circolare di ieri l’INAIL, in risposta ad alcuni quesiti, ha, tra l’altro, precisato che:
- con riferimento al personale accademico, in virtù dell’espressa previsione contenuta nell’art. 18 comma 2, lett. d) del DL 48/2023, rientrano nella tutela INAIL le attività di docenza svolte in virtù di contratti di lavoro subordinato del personale in questione di cui agli artt. 22 e ss. della L. 240/2010 (tra cui i contratti di ricerca; si rinvia alla nota n. 4 della circolare);
- la gestione per conto dello Stato si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali con contratto di lavoro subordinato e agli studenti, tra cui anche le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- gli allievi degli istituti tecnici superiori (ITS) che svolgono corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili, nonché percorsi formativi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate presso le aziende, sono assicurati all’INAIL mediante il pagamento di un premio assicurativo ordinario determinato ai sensi dell’art. 41 del DPR 1124/65.

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