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FISCO

La consolidata ha la facoltà di trasferire gli interessi indeducibili al gruppo

In caso contrario, gli interessi non dedotti in anni precedenti non possono essere ceduti alla fiscal unit

/ Salvatore SANNA

Mercoledì, 25 febbraio 2026

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Secondo l’art. 96 comma 14 del TUIR, per i soggetti che aderiscono al regime del consolidato fiscale nazionale è previsto che l’eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto possa essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta:
- un risultato operativo lordo (ROL) capiente non integralmente sfruttato per la deduzione;
- un’eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari rilevanti ai fini della compensazione con gli interessi passivi.
Questa regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale.

Con riferimento ai soggetti finanziari, l’art. 1 commi 133-134 della L. 199/2025 ha introdotto una nuova limitazione alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, fatta eccezione per imprese di assicurazione e capogruppo di gruppi assicurativi, SGR e SIM. Per questi soggetti viene prevista la deducibilità parziale degli interessi sostenuti per il 96% nel 2026, per il 97% nel 2027, per il 98% nel 2028 e per il 99% nel 2029.
Dal periodo di imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi.

Il regime sembra quindi mutuato da quello previsto per gli interessi passivi sostenuti dalle sopra menzionate imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, dalle SGR e dalle SIM, anche se per queste ultime la deducibilità è fissa nella misura del 96%.
Per quanto sopra, fino al 2029 la differenza non deducibile rappresenterà una variazione in aumento permanente del reddito imponibile da parte degli intermediari finanziari.
Anche in questo caso, è possibile beneficiare della deduzione integrale per gli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato e a favore di altri soggetti partecipanti al consolidato, fino a concorrenza dell’ammontare complessivo (quindi, fino a concorrenza della massa) degli interessi passivi maturati a proprio carico e a favore di soggetti estranei al consolidato.

Tuttavia, bisogna tenere presente che secondo quanto era stato chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 21 aprile 2009 n. 19 (§ 2.6), l’eccedenza di interessi passivi netti registrata da una società consolidata (indeducibile su base individuale), che in altri casi potrebbe essere “liberata” a livello di gruppo, utilizzando il ROL “capiente” di un’altra società partecipante al medesimo regime, poteva essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato soltanto se e nella misura in cui la medesima società avesse evidenziato (rectius trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili.
Diversamente, si considera aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse indicato dall’art. 118 comma 2 del TUIR.

Con la successiva risoluzione n. 67/2019, la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che non si tratta di un principio di carattere generale, ma riguarda i casi in cui la società partecipante al consolidato abbia effettivamente la possibilità di utilizzare le perdite fiscali “pregresse” a scomputo del proprio reddito imponibile di periodo.
Detto aggiramento del divieto di utilizzo delle perdite fiscali formatesi ante consolidato non si verifica, invece, nel caso in cui la società consolidata, pur in presenza di perdite fiscali pregresse, consegua una perdita fiscale di periodo o chiuda l’esercizio a zero. In questi casi, la consolidata risulta quindi legittimata a trasferire al consolidato tanto l’eventuale perdita fiscale di periodo quanto la quota di interessi passivi indeducibili.

Sul tema, è poi intervenuta la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 291/2023, la quale ha chiarito che il trasferimento delle eccedenze di interessi passivi (come già era stato chiarito per il ROL) al gruppo rappresenta una facoltà. Pertanto, nell’ipotesi in cui la società decida di non attribuire il proprio ROL oppure i propri interessi indeducibili, questi ultimi non possono essere attribuiti alla fiscal unit in successivi esercizi, ma risulteranno riportabili esclusivamente su base individuale.

Si osserva, infine, che qualora la società consolidata dovesse conseguire un risultato di periodo positivo, il rischio di trasferire alla fiscal unit perdite fiscali pregresse, violando l’art. 118 comma 2 del TUIR, si verifica solo nei limiti dell’ammontare delle predette perdite effettivamente scomputate nella determinazione del reddito netto di periodo della consolidata medesima.

Pertanto, per evitare di violare l’art. 118 comma 2 del TUIR, l’ammontare delle eccedenze degli interessi passivi indeducibili da parte della consolidata che possono essere trasferiti alla tassazione di gruppo deve essere considerata “al netto” dell’ammontare delle perdite fiscali pregresse che sono state portate a riduzione dal suo risultato di periodo.

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