Metalmeccanica Confapi con nuove retribuzioni da giugno
Previste le causali che legittimano la durata superiore ai 12 mesi per il lavoro a tempo determinato
Con Accordo sottoscritto lo scorso 4 giugno Unionmeccanica-Confapi e le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil hanno rinnovato il CCNL 26 maggio 2021 (codice CNEL C018) applicabile al personale delle piccole e medie imprese dei settori metalmeccanico, orafo e dell’installazione di impianti (si veda “Nella piccola industria metalmeccanica Confapi 100 euro di incremento retributivo medio” del 29 luglio 2025).
La nuova disciplina decorre dal 1° gennaio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2028.
Sul fronte economico si segnala un incremento dei minimi da giugno 2026, da giugno 2027 e da giugno 2028. Di seguito si riportano le nuove retribuzioni minime che devono essere applicate a partire dal 1° giugno 2026: liv. 9Q, 3.124,30 euro; liv. 9, 3.124,30 euro; liv. 8Q, 2.809,37 euro; liv. 8, 2.809,37 euro; liv. 7, 2.583,36 euro; liv. 6, 2.407,97 euro; liv. 5, 2.245,87 euro; liv. 4, 2.096,58 euro; liv. 3, 2.009,48 euro; liv. 2, 1.811,11 euro; liv. 1, 1.639,96 euro.
Confermando il meccanismo di adeguamento retributivo già in essere, per il 2027 e il 2028 i valori minimi retributivi saranno adeguati in base alla dinamica inflattiva consuntivata, misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati, limitatamente alla quota eccedente le soglie del 2,653% per il 2027 e del 2,729% per il 2028.
Rimanendo tra le novità di portata economica si segnala altresì l’innalzamento da 200 a 250 euro del valore annuo degli strumenti di welfare a decorrere dal 2028.
Passando alla sfera normativa, le Parti hanno individuato le causali aggiuntive che, in virtù della delega nei confronti della contrattazione collettiva operata dall’art. 19 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2015, legittimano l’apposizione al contratto a tempo determinato di un termine di durata complessivo eccedente i 12 mesi, purché compreso entro i 24 mesi di legge.
Per l’elencazione esaustiva delle fattispecie previste si rinvia alla lettura dell’art. 4 lett. A) dell’Accordo; in questa sede ci limitiamo a citare le casistiche relative all’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni o inferiore ai 24 anni e all’assunzione di lavoratori che siano beneficiari di indennità di mobilità o di altro trattamento di disoccupazione.
Si segnala altresì che a partire da gennaio 2027 la possibilità di prevedere un termine prolungato, al ricorrere delle casistiche espressamente indicate, è condizionata all’avvenuta stabilizzazione di almeno il 20% dei contratti a termine cessati nell’anno precedente (rimangono esclusi da tale previsione i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive).
Ulteriore limite di carattere generale è rappresentato dalla fascia occupazionale dell’impresa: le aziende che occupano fino a 5 lavoratori a tempo indeterminato possono stipulare un massimo di 3 contratti, compresi quelli in somministrazione a tempo determinato, mentre quelle con numero di dipendenti compreso tra 6 e 18 possono stipularne 6 (anche in questo caso includendo le somministrazioni).
È prevista la stabilizzazione a tempo indeterminato, con decorrenza giugno 2026, per tutti i lavoratori che, con esclusione delle prestazioni svolte fino al 31 maggio 2026, avranno prestato attività in regime di staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato) per una durata complessiva superiore a 48 mesi, benché non consecutivi.
Rispetto al lavoro straordinario, l’Accordo ne ha elevato i limiti massimi annui, portandoli a 52 ore per la generalità dei lavoratori (rispetto alle precedenti 48) e a 44 ore per il personale turnista (precedentemente 40).
Si evidenzia poi il prolungamento dei termini per il passaggio automatico di livello in caso di svolgimento di mansioni superiori; le nuove soglie sono le seguenti:
- 4 mesi continuativi, o in alternativa 9 mesi non continuativi nell’arco dei 3 anni, per l’acquisizione dei livelli 6, 7, 8 e 9;
- 60 giorni continuativi, o in alternativa 120 giorni non continuativi nell’arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell’arco dei 3 anni, per l’acquisizione degli altri livelli.
È prevista un’estensione delle tutele previste nei confronti dei lavoratori con disabilità certificata; nei loro confronti le Parti hanno infatti previsto che in caso di malattia, al superamento del periodo di comporto (sia esso breve o prolungato), sia riconosciuto un ulteriore periodo di conservazione del posto della durata di 30 giorni (per anzianità di servizio fino a 3 anni), di 45 giorni (per anzianità superiore a 3 anni e fino a 6 anni) o di 60 giorni (per anzianità superiore a 6 anni). Durante tali periodi aggiuntivi il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un’integrazione del trattamento economico fino a concorrenza del 50% del totale che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
In tema di assistenza sanitaria integrativa, da gennaio 2027 il contributo annuo a carico del datore di lavoro salirà a 120 euro (dagli attuali 96 euro), mentre da gennaio 2029 passerà a 132 euro annui.
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