Giudici divisi sui «finanziamenti in qualsiasi forma» nella composizione negoziata
L’ampliamento dei rapporti suscettibili di accedere alla prededuzione vede contrasti anche riguardo alla legittimazione soggettiva dell’erogante
Tra le novità più rilevanti introdotte dal DLgs. 136/2024 (c.d. decreto correttivo-ter) si colloca la riformulazione dell’art. 22 comma 1 lett. a) del DLgs. 14/2019 (CCII), ove il legislatore, attraverso il sintagma “finanziamenti in qualsiasi forma”, ha inteso ampliare il perimetro dei rapporti suscettibili di accedere alla prededuzione tipica della composizione negoziata.
La portata di tale apertura è al centro di una prima divaricazione interpretativa, segnata da due pronunce di merito di segno diametralmente opposto, con un tema che interessa, da un canto la sua attitudine a ricomprendere rapporti diversi dalla dazione di denaro, e dall’altro la legittimazione soggettiva del soggetto erogante..
La pronuncia del Tribunale di Vasto del 5 febbraio 2025 accoglie un’interpretazione ampia, valorizzando la voluntas legis del correttivo, che avrebbe recepito una nozione di “finanziamento da intendersi in senso atecnico”, tale da ricomprendere “tutte le forme attraverso le quali l’impresa può ricevere il sostegno finanziario ed economico alla propria attività”. Alla categoria sono ricondotti, oltre al mutuo, le aperture di credito bancario “nelle quali non ricorre la consegna di una determinata quantità di denaro”, nonché “tutti i contratti caratterizzati da una causa di credito, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del finanziatore”, inclusi i c.d. “crediti di firma”. Sul piano soggettivo, il Tribunale richiama la giurisprudenza di merito (Trib. Brescia 29 ottobre 2024) che ha ammesso il finanziamento da parte di terzi diversi dagli intermediari bancari o finanziari, sino al caso, oggetto di decisione, di un creditore commerciale preesistente che eroghi nuova finanza in funzione del miglior soddisfacimento del ceto creditorio.
Di segno diametralmente opposto è la pronuncia del Tribunale di Milano del 2 maggio 2026, che rigetta la richiesta di autorizzazione ad un contratto di “credito di fornitura” di tipo revolving a stipularsi con un fornitore strategico. Il giudice, valorizzando il richiamo letterale a “banca” e “intermediario finanziario”, individua un “aggancio dell’istituto ad un segmento dell’ordinamento connotato da regole prudenziali e di vigilanza” e ricostruisce la clausola “in qualsiasi forma” non come clausola aperta, bensì come perimetro circoscritto al “genus del finanziamento in senso proprio, ossia caratterizzato dalla messa a disposizione di provvista (denaro) ovvero dalla concessione di garanzie, secondo modalità tecniche variabili ma entro un perimetro ontologicamente coerente con il credito finanziario”.
La dilazione di pagamento, in tale chiave, non integrerebbe finanziamento, restando “tipica relazione sinallagmatica di scambio”, e l’effetto economico di sostegno al capitale circolante non varrebbe a mutarne la causa concreta. Per quanto argomentato, non può sottacersi come l’inciso “ontologicamente coerente con il credito finanziario” sembra sortire, sul piano soggettivo, un effetto ulteriormente restrittivo, giungendo ad escludere non solo la dilazione commerciale, ma anche, implicitamente, la legittimazione del fornitore quale erogante, atteso che il “credito finanziario” è confinato ad un perimetro “vigilato” ex art. 106 del TUB. Ed è proprio su tale specifico punto che si registra la radicale divergenza rispetto alla pronuncia di Vasto, che, per converso, ammette espressamente il finanziamento da parte di un creditore commerciale preesistente, senza che la qualifica soggettiva ne ostacoli la legittimazione.
Così tratteggiato il contrasto, una corretta esegesi della clausola “in qualsiasi forma” non può prescindere dalla considerazione che, proprio nella normativa di settore bancaria, e segnatamente nell’art. 106 del TUB, l’attività di “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” è declinata in maniera ben più ampia della mera dazione di denaro, ricomprendendo leasing, factoring ed emissione di garanzie, operazioni il cui tratto comune è la causa creditizia e non il momento traslativo del denaro.
La riduzione operata dal giudice milanese al solo “trasferimento di provvista” sembra, dunque, tradire la stessa terminologia mutuata dal Codice della crisi dal settore vigilato, generando un irrigidimento incoerente rispetto al lessico tecnico di riferimento. Pur nell’innovazione legislativa, la portata espansiva della nuova formulazione e l’esigenza di un controllo selettivo non si pongono necessariamente in conflitto. Il presidio anti-elusivo cui correttamente fa appello il Tribunale di Milano va rinvenuto non già nella restrizione tipologica della nozione di “finanziamento”, ma nel rigoroso vaglio della funzionalità ex art. 22 del CCII, ossia nella verifica della strumentalità al miglior soddisfacimento dei creditori. La lettura più equilibrata appare quindi quella che, nel solco tracciato dal Tribunale di Vasto, riconosce alla clausola la sua autentica latitudine, demandando al sindacato giudiziale, e non alla preselezione astratta della fattispecie, il compito di filtrare le operazioni elusive da quelle sorrette dal fumus di proficuità.
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