Non supera la presunzione di conoscenza l’incapacità del destinatario del licenziamento
L’art. 1335 c.c. non assegna alcun rilievo alle condizioni soggettive del soggetto ricevente
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23486/2026, si sono di nuovo pronunciate sul rapporto esistente tra l’incapacità naturale del soggetto destinatario di un atto (nel caso di specie, una comunicazione di licenziamento) e la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c.
Con l’ordinanza n. 27483/2023 era stata rimessa alle Sezioni Unite la questione riguardante la rilevanza di tale stato soggettivo, sussistente nel momento in cui l’atto giunge all’indirizzo del destinatario, ai fini del superamento, da parte di quest’ultimo, della presunzione di conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c. Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 23874/2024, avevano dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della L. 604/66 (si veda “Impugnazione del licenziamento in caso di incapacità alla Consulta” del 6 settembre 2024), da cui è poi scaturita la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 111/2025 (si rinvia a “L’incapace di intendere o di volere può impugnare il licenziamento entro 240 giorni” del 19 luglio 2025).
Si rammenta che la Consulta ha dichiarato il citato art. 6 incostituzionale nella parte in cui non prevede l’inoperatività dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento se al momento della ricezione della comunicazione, o in pendenza del termine di 60 giorni, il lavoratore versi in una condizione di incapacità di intendere o di volere. In tali ipotesi, il lavoratore può direttamente impugnare il licenziamento entro il termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, depositando il ricorso o comunicando la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.
Alle Sezioni Unite è stato chiesto di rivedere la propria interpretazione, chiarendo, a seguito di tale pronuncia, se uno stato di incapacità naturale, processualmente dimostrato e non contestato, sussistente nel momento in cui l’atto giunge all’indirizzo del destinatario, rilevi ai fini del superamento della presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c. in quanto incidente sulla possibilità di averne notizia, senza sua colpa.
L’indicata norma del codice civile stabilisce che la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Le Sezioni Unite affermano che al quesito va fornita una risposta negativa: lo stato soggettivo di incapacità naturale del ricevente l’atto non può comportare il superamento dell’indicata presunzione di conoscenza. Non vi è pertanto spazio per una diversa lettura dell’art. 1335 c.c. che attribuisca rilievo a tali fini allo stato di incapacità naturale.
Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite confermano, sostanzialmente, quanto già affermato con l’ordinanza n. 23874/2024, rilevando che anche l’impianto argomentativo della sentenza n. 111/2025 conferma l’interpretazione fornita agli artt. 1335, 428 e 2964 c.c.
La Corte Costituzionale, si ricorda, non ha previsto che il termine di decadenza per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento debba decorrere dalla data di cessazione dello stato di incapacità, ma ha sommato il termine per l’impugnazione stragiudiziale (60 giorni) a quello di 180 giorni per l’impugnazione giudiziale – o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato – ottenendo così il termine di 240 giorni, ritenuto sufficiente a consentire la regressione della condizione patologica all’origine dell’incapacità naturale nonché l’intervento delle istituzioni deputate alla cura e alla protezione delle persone incapaci.
Le Sezioni Unite, pertanto, con riferimento all’art. 1335 c.c., ribadiscono che ritenere lo stato di incapacità naturale idoneo a impedire la conoscenza dell’atto minerebbe il principio di affidamento e di certezza dei rapporti giuridici posto alla base di tale norma e introdurrebbe una causa di sospensione della decadenza non ammessa nel nostro ordinamento.
La giurisprudenza di legittimità è del resto consolidata nel ritenere che l’art. 1335 c.c. abbia come fine quello di garantire la certezza dei rapporti giuridici e non assegna alcun rilievo alle condizioni soggettive del destinatario. La presunzione in argomento opera indipendentemente dalla capacità del soggetto “di apprezzare il contenuto” così come il valore dell’atto ricevuto e di determinarsi di conseguenza (tra le molte, cfr. Cass. n. 5545/2007).
Inoltre, è stato nuovamente escluso che la tutela dell’incapace possa essere assicurata dall’art. 428 c.c., norma che ha a oggetto gli atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere e che non si presta, quindi, a essere estesa ai comportamenti omissivi (vale a dire all’inerzia dell’incapace che non agisca a tutela dei propri diritti in ragione dell’incapacità).
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