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Le memorie difensive post schema di atto beneficiano della pausa estiva

Niente sospensione feriale per la domanda di adesione, che va presentata sempre nei 30 giorni

/ Alfio CISSELLO

Martedì, 21 luglio 2026

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Il legislatore ha previsto una pausa estiva per alcune richieste istruttorie degli uffici finanziari. L’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 prevede infatti che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Si tratta quindi di una pausa leggermente più ampia rispetto a quella prevista dall’art. 1 della L. 742/69 inerente ai termini processuali, che riguarda l’intero mese di agosto.
Tra i termini soggetti alla sospensione rientrano quelli relativi ai questionari, agli inviti a comparire (strumentali, per definizione, alla richiesta di informazioni) e alle richieste di documenti ex art. 32 del DPR 600/73 che caratterizzano le c.d. “indagini a tavolino”.

Ove gli stessi poteri (ad esempio una richiesta di esibizione di un documento) vengano esercitati in occasione di un accesso, non si verifica invece alcuna sospensione. Del pari, alcuna sospensione feriale è contemplata per le richieste istruttorie riguardanti i rimborsi IVA.
Qualora in agosto venisse chiesto un documento a seguito di indagine a tavolino, la sua mancata esibizione non potrebbe legittimare l’irrogazione della sanzione ex art. 11 del DLgs. 471/97, né si potrebbe verificare la preclusione probatoria dell’art. 32 del DPR 600/73.

Per come è formulato l’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, sembra che la pausa estiva riguardi anche le richieste documentali effettuate nell’ambito delle procedure di liquidazione automatica e di controllo formale della dichiarazione, sebbene per queste procedure non esistano nemmeno dei termini normativamente previsti per fornire i documenti, salvo la regola generale dell’art. 6 comma 5 della L. 212/2000, secondo cui quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, occorre fornire un termine almeno di trenta giorni per esibire i documenti.

Va detto che salvo casi di urgenza, l’invio degli avvisi bonari (in sostanza, l’invito dell’esito derivante dalla liquidazione automatica o dal controllo formale della dichiarazione) è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre di ogni anno (art. 10 comma 1 lett. a) del DLgs. 1/2024).

Un discorso a parte meritano i termini caratterizzanti la fase di contraddittorio preventivo tra le parti, ovvero quella che si attua successivamente alla notifica dello schema di atto.
Laddove sia previsto il contraddittorio preventivo il contribuente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6-bis comma 3 della L. 212/2000 e 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97, quando riceve lo schema di atto ha davanti a sé due alternative:
- presentare nei successivi sessanta giorni le proprie deduzioni difensive;
- presentare nei successivi trenta giorni domanda di accertamento con adesione.

La prassi ha specificato che soggiace alla sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di cui all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 il termine di 60 giorni entro cui a seguito di schema di atto ex art. 6-bis della L. 212/2000, si possono presentare deduzioni difensive (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5 febbraio 2025). Si tratta pur sempre, secondo la risposta fornita dalle Entrate, di “termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate”.

Insomma, per gli schemi di atto notificati a giugno e a luglio, i contribuenti hanno 31 giorni in più per trasmettere le deduzioni difensive.

Questionari e richieste documentali in ferie sino al 4 settembre

Nulla è stato detto dalla prassi con riferimento alla domanda di accertamento con adesione, che rimane quindi soggetta al termine dei trenta giorni dalla notifica dello schema di atto.

Va detto che se l’esigenza di stipulare l’accertamento con adesione emerge dalle deduzioni difensive, le parti ben possono stipulare l’accordo di adesione senza che il contribuente abbia formulato espressamente la domanda.
Senza contare che, come spesso accade, l’Agenzia delle Entrate ben potrebbe recepire nell’accertamento le deduzioni del contribuente, in tutto o in parte, in modo che questi, se ritiene di definire la vertenza, possa optare per l’acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97.

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