Si può attribuire la qualifica di pubblico ufficiale al Presidente dell’Ordine professionale
La sentenza n. 20902, depositata ieri dalla Cassazione, ha confermato la responsabilità dell’ex Presidente di un Ordine professionale accusato del reato di peculato ai sensi dell’art. 314 c.p. per essersi appropriato di somme appartenenti all’Ordine medesimo.
Di particolare interesse è il punto della sentenza riguardante la possibilità di attribuire al Presidente dell’Ordine la qualifica di pubblico ufficiale. La difesa aveva infatti escluso la sussistenza della qualifica pubblicistica, sul presupposto che tale soggetto svolgerebbe mere funzioni materiali, ricevendo le quote degli iscritti e riversandole all’organismo nazionale.
Diversamente – precisa la Cassazione – gli ordini professionali devono ritenersi enti pubblici deputati alla tutela degli interessi della categoria che rappresentano e, conseguentemente, il presidente di uno dei suddetti ordini può assimilarsi alla figura di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p.
Peraltro la riscossione e la gestione delle quote di iscrizione presuppone necessariamente il compimento di attività di certificazione e di scelta in merito alla loro destinazione, che comportano sicuramente l’esercizio di poteri di natura pubblicistica.
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