Nella pesca marittima il contributo alla bilateralità sale all’1,7%
Il 28 gennaio 2026 Federpesca, in rappresentanza datoriale e le OO.SS. di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Pesca) hanno sottoscritto un Accordo relativo al finanziamento del sistema della bilateralità destinato ai lavoratori cui si applica il CCNL 19 marzo 2019 (codice CNEL: E071) applicabile al personale imbarcato su natanti esercenti la pesca marittima (si veda “Pesca marittima con retribuzioni del personale imbarcato allineate all’inflazione” del 6 febbraio 2024).
Con il sopracitato Accordo le Parti hanno stabilito che a decorrere dal 1° febbraio 2026 il contributo complessivo previsto nell’ambito dell’assetto della bilateralità sale dall’1,5% all’1,7% della retribuzione lorda imponibile mensile ai fini del calcolo del contributo per l’assicurazione infortuni sul lavoro. Tale contributo, calcolato in base alle giornate utili ai fini previdenziali maturate da ciascun lavoratore, è così suddiviso:
- 1,10% a carico del datore di lavoro dei quali 0,50% destinati a Federpesca; 0,50% all’ente bilaterale E.Bi.Fondo (E.Bi.Pesca) e 0,10% all’Osservatorio Nazionale della Pesca;
- 0,60% a carico del lavoratore dei quali 0,50% destinati alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo e 0,10% all’Osservatorio Nazionale della Pesca.
Si segnala infine che, come previsto dall’art. 22 dell’Accordo 23 settembre 2022 (si veda “Nuovo minimo monetario garantito per il personale imbarcato del settore pesca marittima” del 5 ottobre 2022), i datori di lavoro che non aderiscono alla bilateralità e non versano il relativo contributo sono tenuti a corrispondere al lavoratore un importo aggiuntivo del valore di 30 euro mensili.
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