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Politica ambientale e tutela dei consumi interni da bilanciare nel CBAM

Le filiere temono che l’aggiustamento possa tradursi in un incremento significativo del costo di input essenziali, con effetti sulla competitività

/ Sabrina FERRAZZI e Giuseppe FRIGIONE

Sabato, 10 gennaio 2026

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Il carbon border adjustment mechanism (CBAM) rappresenta uno degli strumenti centrali attraverso cui l’Unione europea intende rafforzare l’efficacia della propria politica climatica, assicurando coerenza tra la disciplina interna delle emissioni e gli scambi commerciali con Paesi terzi. Il meccanismo si pone in rapporto di stretta complementarità con il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS), di cui costituisce, per così dire, la proiezione esterna: mentre l’ETS impone un prezzo alle emissioni generate dalla produzione all’interno dell’Unione, il CBAM mira ad assoggettare a un onere equivalente le emissioni incorporate in determinati beni importati evitando fenomeni di carbon leakage e distorsioni concorrenziali a danno dei produttori europei.

Attualmente i settori colpiti sono cemento, acciaio, alluminio, elettricità, idrogeno e fertilizzanti, di cui, tuttavia, è già stata discussa e preannunciata l’estensione, prevedendo l’applicazione del meccanismo ad altri prodotti a valle delle catene produttive, con l’obiettivo dichiarato di rafforzarne l’efficacia contro pratiche elusive e, al contempo, tutelare l’industria e l’export europeo, caratterizzati dall’adozione di tecnologie produttive più avanzate e sostenibili.

Sotto il profilo normativo, il CBAM è disciplinato dal regolamento (Ue) 2023/956, che ha previsto una fase transitoria (2023-2025) limitata agli obblighi dichiarativi e una fase definitiva a partire dallo scorso 1° gennaio 2026, segnando l’inizio del CBAM quale prelievo a tutti gli effetti. Da tale data, gli importatori sono tenuti a mappare le emissioni incorporate nei prodotti immessi in libera pratica e ad acquistare (nel 2027) certificati CBAM in misura corrispondente, salvo che dimostrino l’avvenuto pagamento di un prezzo del carbonio equivalente nel Paese di origine.

Non mancano però le evoluzioni della normativa. In tale contesto si inserisce, tra le varie, la proposta di revisione del regolamento CBAM presentata dalla Commissione europea (COM(2025) 989), che introduce, tra le altre novità, un nuovo articolo 27a. Tale disposizione è concepita come clausola di salvaguardia e attribuisce alla Commissione il potere di adottare misure temporanee qualora si verifichino circostanze gravi e impreviste idonee a generare forti pressioni sul mercato interno. Qualora la modifica normativa venisse adottata, in presenza di evidenze oggettive di effetti economici distorsivi non compatibili con gli obiettivi dell’Unione, la Commissione potrebbe essere autorizzata a escludere temporaneamente specifici beni dall’ambito di applicazione del CBAM, mediante l’adozione di atti delegati.

Il tema è così di impatto che, ancora prima della adozione della norma, a supporto di tale proposta la Commissione ha pubblicato un documento di domande e risposte sull’articolo 27a, nel quale ha previsto il possibile ricorso per quanto concerne i fertilizzanti.

Difatti, l’applicazione del CBAM a tale categoria — in particolare a prodotti quali ammoniaca e urea — ha incontrato, sin dalle prime fasi di implementazione della fase definitiva, una battuta di arresto sul piano politico ed economico, a causa delle preoccupazioni crescenti manifestate dalle filiere agricole e industriali europee. In assenza di adeguate misure di accompagnamento, si lamenta che l’aggiustamento del carbonio alle frontiere possa tradursi in un incremento significativo del costo di input essenziali, con effetti diretti sui costi di produzione agricola e sulla competitività delle imprese importatrici e utilizzatrici.

In tale contesto, il documento della Commissione Ue, che ha chiarito anche i possibili effetti retroattivi della sospensione (purché fondata su adeguate analisi di mercato e valutazioni di impatto) denota un elemento di rilievo sotto il profilo della flessibilità del meccanismo, ma che al contempo solleva interrogativi in termini di certezza del diritto e prevedibilità degli oneri per gli operatori.

Questa evoluzione normativa si colloca all’interno di un acceso confronto politico tra gli Stati membri. In Italia, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha formalmente richiesto alla Commissione la sospensione dell’applicazione del CBAM ai fertilizzanti, richiamando l’aumento dei costi e la necessità di evitare ripercussioni negative per il delicato settore agricolo.

Il quadro che emerge è quello di un conflitto di interessi evidente ma complesso da comporre. Da un lato, gli importatori e gli operatori delle filiere interessate temono un incremento dei costi di approvvigionamento da Paesi extra-Ue, con riflessi immediati sui prezzi finali. Dall’altro, i produttori europei denunciano un’asimmetria regolatoria derivante dall’applicazione dell’ETS esclusivamente alla produzione interna, in assenza di misure pienamente equivalenti nei confronti dei concorrenti extra-Ue. Nel settore dei fertilizzanti, dove i costi energetici e l’intensità carbonica incidono in modo determinante sui margini, tale tensione risulta particolarmente accentuata.

Ad ogni modo, l’ipotesi di sospensione o di esclusione temporanea del CBAM per i fertilizzanti offre l’occasione per affrontare a viso aperto una questione di fondo, sottesa ad ogni dibattito CBAM: come conciliare la transizione climatica con la sostenibilità economica di filiere strategiche. Una sospensione settoriale rischia di creare un precedente normativo e commerciale idoneo a indebolire l’efficacia deterrente del meccanismo; una revisione strutturale, invece, potrebbe consentire di preservare la coerenza del CBAM rafforzandone al contempo la capacità di tutela dell’industria europea.

Il dibattito che si svilupperà nel corso del 2026, anche nell’ambito del confronto tra Parlamento, Consiglio e Commissione sulla proposta di revisione, rappresenterà un passaggio decisivo per definire l’equilibrio tra obiettivi climatici di lungo periodo ed esigenze economiche di breve periodo.

Qualunque soluzione sarà adottata dovrà poggiare su analisi di impatto rigorose, trasparenza decisionale e un coinvolgimento effettivo degli stakeholder, al fine di consolidare un assetto normativo giuridicamente solido, equo e coerente con le ambizioni climatiche dell’Unione.

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