ACCEDI
Mercoledì, 19 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Il pagamento parziale esclude la falcidia del creditore privilegiato

La parte residua è degradata in chirografo e dà diritto a un ulteriore soddisfacimento

/ Antonio NICOTRA

Mercoledì, 19 novembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

La Cassazione 11 aprile 2025 n. 9549, in tema di sovraindebitamento, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’omologazione del piano del consumatore, laddove al creditore privilegiato venga attribuito un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio, rimane creditore per la parte residua, la quale, degradata in chirografo, dà diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari.

L’art. 8 comma 4 della L. 3/2012 stabilisce che la proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Il termine annuale, che decorre dall’omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano, il debitore è tenuto almeno a iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati e non indica, invece, il momento entro il quale questi devono essere soddisfatti per l’intera misura.

La ratio sottesa all’istituto è diretta a realizzare un bilanciamento dell’interesse del creditore a essere soddisfatto nella misura consentita dalla garanzia patrimoniale del credito (art. 2910 c.c.) nel breve tempo possibile con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti sostenibile e che sia volto a superare il sovraindebitamento.

L’art. 8 comma 4 della L. 3/2012 risulta sostanzialmente sovrapponibile con la nuova disciplina di cui all’art. 67 comma 4 secondo periodo del DLgs. 14/2019, salvo il prolungamento del termine da uno a due anni.
Il coinvolgimento del ceto creditorio in sede di omologazione del piano del consumatore non trova riscontro nella L. 3/2012 ove all’art. 12-bis comma 3 è rimessa al giudice – verificata l’ammissibilità, la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso a soddisfare i crediti impignorabili – l’omologazione dello stesso.
Sebbene il piano del consumatore e il concordato preventivo condividano una medesima ratio e abbiano profili di disciplina comuni (Cass. n. 31790/2024), ciò non giustifica l’applicazione analogica della disciplina fallimentare.

Ai fini della omologazione del piano del consumatore, diversamente dal concordato preventivo, non è prevista la votazione dei creditori e non è richiesta la maggioranza dei consensi.
Ciascun creditore, inoltre, può contestare la convenienza e, in tal caso, il giudice accoglie la domanda di omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 12-bis comma 4 della L. 3/2012).
La convenienza economica del piano può essere contestata dal creditore, ex art. 12-bis comma 4 della L. 3/2012, e il giudice è tenuto a esercitare un controllo sulla equivalenza o maggiore convenienza della proposta di ristrutturazione, per come formulata dal debitore, rispetto all’alternativa liquidatoria, ai fini dell’omologazione.
Ne consegue che il piano del consumatore può essere omologato anche contro il dissenso dei creditori, purché sia valutata positivamente la meritevolezza della condotta del consumatore e la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

La giurisprudenza ha osservato come l’art. 7 comma 1 della L. 3/2012 riproduca la previsione dettata per il concordato preventivo dall’art. 160 comma 2 del RD 267/42 pertanto, anche in tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato di cui il piano del consumatore preveda il pagamento parziale, nei limiti del valore del bene, non cessa di essere creditore per la parte residua, degradata in chirografo e deve ricevere il medesimo trattamento riservato agli altri creditori chirografari (Cass. n. 27483/2022).
E in verità tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.).

Diversamente, il creditore privilegiato – rispettato il requisito del pagamento del suo credito in misura non inferiore rispetto alla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio – potrebbe essere soggetto a un pagamento inferiore a quella riservata ai creditori chirografari, grazie al riparto tra gli stessi del ricavato della vendita degli altri beni del debitore.

TORNA SU