Dilazione di pagamento con voto dei creditori
La valutazione di convenienza del piano resta riservata ai creditori
Nell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, così come nel piano del consumatore, è ammissibile una dilazione del pagamento dei debiti prelatizi oltre il termine annuale dall’omologazione (art. 8 comma 4 della L. 3/2012) e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai creditori il diritto di voto a fronte della perdita conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento al piano del consumatore, purché sia data la possibilità di esprimersi sulla proposta del debitore.
Così la Corte di Cassazione n. 27544/2019 aderisce ai principi espressi recentemente dalla pronuncia n. 17834/2019, secondo cui la diversa conclusione non è ostacolata dalla circostanza che nella procedura del piano del consumatore ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41