Resi noti i controlli sul regime transfrontaliero di franchigia IVA
L’Agenzia delle Entrate ha emanato ieri uno specifico provvedimento
Con il provvedimento n. 560356, pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito i controlli che devono essere operati dall’Amministrazione finanziaria sugli adempimenti relativi al regime delle piccole imprese.
Le verifiche riguardano, tra l’altro, la comunicazione preventiva che il soggetto passivo deve presentare ai fini dell’accesso al regime transfrontaliero di franchigia IVA, nonché la successiva comunicazione richiesta trimestralmente per dar conto delle operazioni effettuate nel periodo.
In ordine alla prima, i controlli possono riguardare, in particolare la congruenza del volume d’affari rispetto ai dati in possesso dell’Agenzia relativi al medesimo soggetto (dati fiscali delle fatture elettroniche transitate via SdI, dati comunicati ai fini del c.d. “esterometro”, dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente, dati indicati nelle dichiarazioni annuali IVA e nelle LIPE).
Laddove gli importi riportati nella comunicazione preventiva differiscano rispetto a quelli riscontrati, il soggetto passivo riceverà un messaggio di scarto riportante, quale motivazione, la “Incongruenza sui dati dei volumi d’affari comunicati”, ma “potrà presentare una nuova comunicazione preventiva già dal giorno successivo alla produzione del messaggio” (provv. n. 560356/2025).
In considerazione dei requisiti necessari per l’accesso, si ricorda che la presentazione è preclusa a coloro che hanno realizzato un volume d’affari annuo nell’Unione europea non superiore a 100.000 euro nell’anno civile che precede la comunicazione preventiva, nonché “nel periodo dell’anno civile in corso” antecedente alla stessa comunicazione (art. 70-octiesdecies del DPR 633/72, provv. n. 460166/2024 e provv. n. 551770/2025).
Pertanto qualora, a seguito dei controlli, l’Agenzia dovesse riscontrare che dette soglie risultano superate, i soggetti passivi riceveranno un messaggio di scarto. La presentazione della nuova comunicazione di accesso sarà possibile:
- a partire dall’anno successivo, in caso di superamento della soglia del volume d’affari dell’Ue nell’anno precedente;
- a partire dal secondo anno successivo, laddove sia stato superato il limite di 100.000 euro nel periodo dell’anno civile in corso che precede la presentazione della comunicazione.
Un ulteriore controllo riguarda il volume d’affari annuo realizzato nello Stato membro di esenzione; laddove l’Agenzia abbia riscontrato che la soglia ivi stabilita è stata oltrepassata, potrà essere presentata una nuova comunicazione “nei termini previsti da tale Stato” (provv. n. 560356/2025).
Con riguardo alla comunicazione trimestrale – che va trasmessa entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre o entro 15 giorni dal superamento della soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Ue (art. 70-unvicies del DPR 633/72) – nel provvedimento pubblicato ieri si rende nota l’esecuzione di controlli sui termini di presentazione e “sulla congruenza dei dati dichiarati, del volume d’affari indicato, nonché del rispetto delle soglie previste dalla normativa nazionale e unionale” (provv. n. 560356/2025). L’Agenzia invierà agli Stati membri appositi messaggi laddove le comunicazioni non siano state presentate.
Un’ulteriore precisazione riguarda poi il suffisso “EX” (che viene aggiunto al numero di partita IVA, consentendo la possibilità di applicare il regime): ne viene comunque prevista l’assegnazione laddove, trascorsi 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione preventiva, “uno o più Stati di esenzione” in cui è chiesta l’applicazione della franchigia non abbiano trasmesso alcuna risposta; ciò a meno che detti Stati non abbiano “richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d’imposta” (provv. n. 560356/2025).
Il suffisso “EX” viene disattivato dall’Amministrazione finanziaria se il soggetto passivo ha cessato l’attività o nei casi previsti per la cessazione d’ufficio della stessa.
In particolare l’Agenzia comunica che la disattivazione viene eseguita qualora siano trascorsi “otto trimestri civili durante i quali sono trasmesse comunicazioni trimestrali a zero in uno o più Stati di esenzione” e contestualmente non risultino inviati dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere verso soggetti stabiliti in detti Stati membri.
L’operatore economico che desideri fruire nuovamente del regime dovrà presentare una comunicazione preventiva rispettando le “quarantene” che siano eventualmente stabilite dagli Stati membri.
Il provv. n. 560356/2025 interessa anche i soggetti passivi Ue che abbiano richiesto l’accesso al regime di franchigia in Italia. L’Agenzia fa sapere che “ricevuti due messaggi consecutivi relativi alla mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali dagli Stati di stabilimento”, l’operatore non stabilito è tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione annuale IVA.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941