Prelazione agraria incompatibile con la pertinenzialità a un’abitazione
Il diritto del confinante deve avere ad oggetto un «fondo rustico»
Quando il proprietario di un immobile abitativo avente come pertinenza un terreno molto ampio (si pensi a una casa di campagna adiacente ad un parco con una grande estensione), circondato da terreni agricoli, decida di vendere l’immobile (con la pertinenza), è possibile che i proprietari dei fondi confinanti abbiano interesse ad acquisire il fondo e, dunque, si interroghino sulla possibilità di esercitare il diritto di prelazione sullo stesso.
La prelazione agraria è prevista all’art. 8 della L. 590/65, il quale dispone che “in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o
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