Ammortamento IRAP dei fabbricati deducibile in base ai dati contabili
I giudici di legittimità estendono ai beni in proprietà il principio già espresso per quelli in leasing
Le regole forfetarie di calcolo del costo idealmente attribuibile alle aree sulle quali i fabbricati strumentali insistono (indeducibile ai fini IRES), definite dall’art. 36 comma 7 del DL 223/2006, sono inapplicabili ai fini IRAP. È questo l’importante principio espresso dalla sentenza della Cassazione n. 22822/2025, che estende così agli ammortamenti quanto già in passato sostenuto per i canoni di leasing immobiliare.
Infatti, in più di un’occasione (cfr. Cass. nn. 6492/2023 e 7183/2021) i giudici di legittimità hanno affermato che, per le società di capitali e le società di persone con opzione, ai fini IRAP la deduzione dei suddetti canoni deve essere riconosciuta per l’importo stanziato a Conto economico, a eccezione della quota interessi, desunta dal contratto, indeducibile ...
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