Risparmio amministrato ancora in essere dopo il trasferimento della residenza
Nella risposta a interpello n. 208, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul permanere dell’opzione per il regime del risparmio amministrato da parte di persone fisiche che trasferiscono la residenza all’estero.
Il caso oggetto dell’interpello riguarda un residente in Italia titolare di un deposito titoli detenuto in regime di risparmio amministrato ex art. 6 del DLgs. 21 novembre 1997 n. 461, che ha manifestato il dubbio che il suo trasferimento di residenza all’estero potesse comportare l’obbligo del passaggio al regime dichiarativo di cui all’art. 5 dello stesso DLgs. 461/97 e il realizzo delle plusvalenze fino a quel momento maturate.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trasferimento della residenza non comporta le perdita della facoltà di detenere i titoli in regime di risparmio amministrato presso intermediari italiani, poiché l’opzione per quel regime esercitata dal soggetto, quando era residente, non perde di efficacia.
Per i soggetti residenti il regime dichiarativo è il regime naturale, come già chiarito dalla C.M. 24 giugno 1998 n. 165, ma non è precluso avvalersi di diversi regimi per i quali si eserciti l’opzione o, come nel caso oggetto della risposta, si intenda mantenerla dopo il trasferimento della residenza.
Resta salva la facoltà di revoca nei modi ordinari; in tal caso, però, il mero passaggio dal regime del risparmio amministrato a quello dichiarativo non comporta il realizzo delle plusvalenze maturate, non verificandosi un’ipotesi di realizzo.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41