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FISCO

Contributi in conto capitale con tassazione integrale al momento dell’incasso

Secondo Assonime, dovrebbe essere chiarito se la norma si applica anche ai contributi relativi a costi per studi e ricerche capitalizzati

/ Silvia LATORRACA

Venerdì, 1 agosto 2025

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Con la circolare n. 20, pubblicata ieri, 31 luglio 2025, Assonime ha illustrato le disposizioni introdotte – in attuazione della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) – dall’art. 9 del DLgs. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES e volte alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali in riferimento ai contributi in conto capitale, alle commesse infrannuali e pluriennali e alle differenze su cambi.

L’Associazione analizza la portata delle innovazioni introdotte (che, a suo dire, appaiono apprezzabili perché realizzano importanti semplificazioni per le imprese) e individua, per le aree oggetto di intervento, gli spazi in cui ancora residuano divergenze tra valori contabili e fiscali, con l’auspicio che, nell’ambito di successivi decreti attuativi o correttivi, possano essere adottate ulteriori misure di semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d’impresa.

Avuto riguardo al primo degli interventi esaminati, si ricorda che l’art. 9 comma 1 lett. a) del DLgs. 192/2024 ha modificato l’art. 88 comma 3 lett. b) secondo periodo del TUIR, sopprimendo la facoltà di tassare i contributi aventi natura di sopravvenienze attive (ovvero i c.d. contributi in conto capitale) in quote costanti nell’esercizio dell’incasso e nei successivi ma non oltre il quarto.
Resta fermo che i contributi in esame concorrono a formare il reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono incassati e, quindi, secondo il principio di cassa.

Sotto questo profilo, Assonime evidenzia che rimane invariata la divergenza rispetto ai principi contabili, che prevedono la rilevazione dei contributi commisurati al costo di immobilizzazioni nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento degli stessi siano soddisfatte (documenti OIC 16, § 87, e OIC 24, § 86). L’avvicinamento al bilancio si risolve solo nel fatto che i contributi in parola non possono più essere ripartiti su una pluralità di esercizi.

Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 192/2024, le disposizioni in esame si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (e, quindi, dal 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
I contributi incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 (e, quindi, fino al 2023 per i soggetti “solari”) continuano, invece, a essere assoggettati al regime previgente.
Le imprese che, con riferimento tali contributi, hanno optato per la rateizzazione, devono, quindi, far concorrere alla formazione del reddito, in base al piano originario, le eventuali quote residue non ancora tassate.

Al riguardo Assonime ritiene che, poiché l’ultrattività o meno della disciplina previgente è legata al momento dell’incasso, un medesimo contributo, che sia stato erogato in parte prima del 2024 e in parte nel 2024 (o in esercizi successivi), possa essere assoggettato a due regimi diversi. Per le somme corrisposte prima del 2024, rileverà la ripartizione in più periodi d’imposta eventualmente attivata in precedenza, mentre, per quelle corrisposte dal 2024, varrà la regola di tassazione immediata in un’unica soluzione introdotta dal DLgs. 192/2024.

L’intervento normativo produce implicitamente effetti anche sui contributi corrisposti a fronte di costi per studi e ricerche. L’art. 108 comma 3 del TUIR stabilisce, infatti, che per tali contributi si applica l’art. 88 comma 3 del TUIR.
Ad avviso di Assonime, le ricadute della novità in commento dipendono dall’ambito applicativo che si intende attribuire al citato art. 108 comma 3 del TUIR.
Secondo una prima tesi, tale norma (con il conseguente assoggettamento alla disciplina fiscale dei contributi in conto capitale) riguarderebbe tutte le tipologie di contributi per studi e ricerche e, quindi, sia quelli relativi a costi imputati a Conto economico, sia quelli relativi a costi capitalizzati (tra i costi di sviluppo oppure, in una prima fase, come immobilizzazioni immateriali in corso e, poi, come immobilizzazioni immateriali).

Posto, però, che, sul piano contabile, tali ultimi contributi dovrebbero essere contabilizzati, alternativamente, in riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono oppure a Conto economico con rinvio per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi (documento OIC 24, § 87), la tassazione dei contributi in un’unica soluzione nell’esercizio dell’incasso prevista dal DLgs. 192/2024 non determinerebbe un avvicinamento rispetto alle risultanze del bilancio, ma semmai un ulteriore sfasamento temporale rispetto al momento di rilevanza fiscale dei costi oggetto di contribuzione (deducibili tramite l’ammortamento).

Secondo un’altra tesi, l’art. 108 comma 3 del TUIR non riguarderebbe i contributi per studi e ricerche relativi a costi capitalizzati, per i quali la qualificazione contabile dovrebbe essere recepita anche ai fini fiscali in virtù del principio di derivazione rafforzata, con la conseguente tassazione secondo il principio di competenza.
Assonime auspica, sul punto, un chiarimento ufficiale.

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