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IMPRESA

Partono i controlli sugli enti del Terzo settore

In Gazzetta Ufficiale il decreto che attua gli artt. 93 e 96 del DLgs. 117/2017

/ Luciano DE ANGELIS

Martedì, 16 settembre 2025

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È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 di ieri il decreto del Ministero del Lavoro 7 agosto 2025 di attuazione degli artt. 93 e 96 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore o CTS), in merito ai controlli ordinari e straordinari sugli enti iscritti al RUNTS. Il DM è in vigore da oggi. I controlli riguarderanno le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, gli ETS generici, gli enti filantropici e le reti associative mentre non riguarderanno le imprese sociali e le società di mutuo soccorso sottoposte rispettivamente al controllo del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Le finalità essenziali dei controlli sono sostanzialmente tre:
- la sussistenza e la permanenza dei requisiti ai fini della iscrizione dell’ente al RUNTS,
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
- l’adempimento degli obblighi derivanti dalla iscrizione al RUNTS.

I controlli saranno ordinari e straordinari.
Mentre i controlli ordinari saranno effettuati a cadenza triennale su tutti gli ETS, quelli straordinari sono disposti dai competenti Uffici del RUNTS sulla base di approfondimenti che derivano da situazioni monitorate nei controlli ordinari, su segnalazioni di atti o fatti ritenuti rilevanti di cui si sia venuti a conoscenza anche su segnalazione di altre amministrazioni.

I controlli ordinari, oltre che dagli uffici del RUNTS potranno essere effettuati da reti associative nazionali e dai centri di servizio autorizzati dal Ministero del Lavoro a seguito di apposite convenzioni. Reti e CSV, oltre che sugli enti convenzionati, potranno effettuare verifiche anche su enti non aderenti a Reti/CSV a seguito di convenzione con altre reti o CSV o con gli Uffici del RUNTS.

Il termine per il primo controllo decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’ente è stato iscritto al RUNTS. In altri termini, per l’ente iscritto al registro nel 2023, il primo controllo dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2026. In ogni caso, l’art. 21 prevede che il termine di prima applicazione della norma decorrerà da una data che verrà individuata con apposito decreto dirigenziale.

Di contro, i controlli straordinari saranno effettuati dagli uffici del RUNTS su ogni tipologia di ente aderente o meno a reti.

Fra i principali controlli ordinari di cui all’art. 11 del decreto si segnala: se la forma giuridica dell’ente risulti compatibile con la qualifica di ETS e la relativa sezione di iscrizione; se l’ente rientri fra i soggetti esclusi dal Terzo settore in quanto non iscrivibile o controllato da soggetti non iscrivibili (art. 4 comma 2 del DLgs. 117/2017); se nelle APS e OdV è presente il numero minimo degli associati; se gli atti costitutivi degli ETS presentano le previsioni dell’art. 21 del DLgs. 117/2017; se l’ente ha effettivamente svolto attività di interesse generale in via prevalente, in relazione alla qualifica acquisita sulla base di quanto previsto nello statuto; se nel caso di esercizio di attività diverse, esse hanno rispettato le disposizioni statutarie e in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; se sono state rispettate le relative linee guida; se sono state osservate le regole per la non distribuzione degli utili neppure in via indiretta previste dall’art. 8 del CTS; se i bilanci sono stati redatti e depositati in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del CTS e relative disposizioni di attuazione; se per gli ETS con entrate complessive superiori ai 100.000 euro annui sono stati pubblicati sul sito dell’ente (o nel sito internet della rete associativa) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi agli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti ed agli associati; se sono state rispettate le norme di cui all’art. 17 del CTS in tema di volontariato ed è stato correttamente tenuto il relativo registro ed è stato adempiuto l’obbligo assicurativo nei confronti dei volontari stessi; se sussiste il corretto rapporto fra volontari e lavoratori o (per le APS) associati; se il patrimonio degli enti con personalità giuridica risulta non essere inferiore di oltre 1/3 rispetto al patrimonio minimo, ecc.

Il decreto prevede, peraltro, controlli semplificati per gli enti che nel triennio antecedente quello del controllo non abbiano superato per ciascuna delle annualità di riferimento i 60.000 euro di entrate complessive. Per tali enti, in altri termini, i controlli avverranno con un grado inferiore di dettaglio, investendo solo alcuni aspetti.

Se dai controlli emergono delle irregolarità sanabili, il soggetto incaricato inviterà l’ente alla regolarizzazione in un termine compreso fra i 30 e i 90 giorni. Se l’ente non provvederà nei termini concessi alla regolarizzazione o se dal controllo emergessero irregolarità non sanabili, il soggetto incaricato invierà il verbale via PEC all’ente assegnandogli un termine di 15 giorni per l’invito di eventuali osservazioni e controdeduzioni. Decorso il termine ed esaminate le osservazioni pervenute il controllore invierà al RUNTS una proposta motivata, non vincolante per eventuali provvedimenti nei confronti dell’ente.

Questi temi saranno approfonditi nel ciclo di incontri di studio “Il terzo settore a regime”, in programma a ottobre 2025.

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