Due opzioni per il prelievo dei contingenti tariffari
Una procedura prevede la sospensione sistematica dello svincolo, l’altra consente lo svincolo senza attendere l’esito della richiesta di prelievo
Con la circolare n. 33/2025 l’Agenzia delle Dogane torna sulla questione della corretta gestione dei contingenti di importazione, con una decisione molto attesa e che investe un settore impositivo che, da un lato, nasce per la protezione degli interessi dei produttori dell’Ue e, dall’altro, si risolve spesso in questioni operative, dichiarative e gestionali particolarmente complesse.
Con il contingente, infatti, non sono applicate misure di salvaguardia, nella forma di dazi compensativi, in genere molto gravose e che coinvolgono spesso settori strategici per l’economia unionale, come avviene per il caso dell’acciaio o di taluni prodotti chimici; può occorrere, infatti, che una dichiarazione non abbia avuto accesso alla quota per malfunzionamenti da sanare a posteriori in revisione, che una importazione presentata con accesso al contingente veda lo stesso esaurito, oppure ancora che una quota, pur presente, non sia stata richiesta dall’operatore che può richiedere, a talune condizioni, lo sgravio o il rimorso dei dazi.
La circolare, in particolare, interviene per fornire chiarimenti per casi di mancata assegnazione del contingente ovvero di assegnazione di un quantitativo inferiore al richiesto, consentendo rispettivamente di invalidare la dichiarazione ovvero di rettificare il quantitativo da importare con riferimento al solo quantitativo assegnato dal sistema QUOTA.
Questo perché il Codice doganale Ue in effetti concede alle imprese la possibilità di invalidare la dichiarazione (ex art. 172 del CDU) o di rettificarla (ex art. 173 del CDU), con riferimento al quantitativo assegnato o assegnabile anche a posteriori, se sussiste capienza, consentendo la possibilità di utilizzo dei contingenti sulla base di disamine che dovrebbero sempre far prevalere approcci sostanzialistici, rispetto a quelli formalistici.
A ogni modo, e in linea generale, la circolare conferma che per il prelievo dei contingenti tariffari sono distinte due opzioni per gli operatori economici:
- una procedura che prevede la sospensione sistematica dello svincolo, in attesa dell’esito della richiesta di prelievo, in base alla quale le imprese possono chiedere l’importazione in quota di un quantitativo preciso e, se la quota viene concessa parzialmente o negata, la dichiarazione è annullata o invalidata parzialmente, liberandosi solo per la quota eventualmente concessa, oppure eseguita con pagamento integrale dei dazi compensativi. Per questa modalità operativa, che in caso di contingente critico esige una garanzia, viene introdotto il codice bolla 68YY, che sospende lo svincolo fino alla concessione o meno di una quota. Qualora le merci fossero oggetto, in tutto o in parte, di una richiesta di rettifica e/o di annullamento della dichiarazione, esse “ritornano” nella loro condizione antecedente alla presentazione della dichiarazione di importazione, che normalmente è la temporanea custodia, deposito doganale, oppure il transito esterno. Nel caso di merci precedentemente vincolate al regime di transito, in particolare, il dichiarante dovrà presentare la relativa dichiarazione per vincolarle a un regime doganale ovvero per la loro introduzione in un deposito di temporanea custodia, in modo da consentire un adeguato ripristino della vigilanza doganale;
- in alternativa, si procede con una procedura che consenta lo svincolo senza attendere l’esito della richiesta di prelievo.
Anche in questo caso, in caso di contingente critico, dove la possibilità di non accedere all’’agevolazione è concreta, si procede con la presentazione di una garanzia.
In generale, infatti, si ricorda che alla richiesta di prelievo da contingente tramite dichiarazione doganale non sempre consegue l’assegnazione della totalità del dichiarato, perché le richieste, una volta trasmesse alla Commissione, vengono lavorate e accettate proporzionalmente alle richieste pervenute da tutta l’Unione; tuttavia, l’esito dell’assegnazione da parte della Commissione rappresenta elemento imprescindibile per la chiusura definitiva dell’operazione doganale, che non può dirsi conclusa fino ad accertamento del buon fine dell’assegnazione unionale (assegnazione al 100% del richiesto), fatto che interviene, di norma, in linea, oppure secondo la revisione della dichiarazione ex art. 173 del CDU, che presuppone comunque la capienza del contingente, ora così come allora.
La circolare n. 33/2025, infine, rappresenta una particolarità relativa ai contingenti di cui al Reg. Ue 2019/159 e successive modifiche per l’importazione di determinati prodotti di acciaio, contingenti che nel 2025 hanno ingenerato, attesi i numerosi interventi di modifica nel tempo intervenuti, molte questioni e talune disfunzioni anche di tipo tecnico e dichiarativo. In questa speciale casistica, differentemente dalle ipotesi standard, l’assegnazione relativa all’ultimo trimestre prevede la possibilità, in caso di mancata o parziale assegnazione del contingente per uno specifico Paese, di attingere – per la parte residua – al contingente previsto per la medesima categoria di prodotti di altri Paesi, con una speciale procedura manuale.
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