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PROFESSIONI

CNDCEC: «Tuteleremo le nostre competenze in materia di lavoro»

Il Consiglio nazionale risponde ai consulenti del lavoro: «Commercialisti abilitati a svolgere tutti gli adempimenti in questo ambito»

/ Savino GALLO

Sabato, 14 febbraio 2026

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Dopo le rivendicazioni dei consulenti del lavoro, che due giorni fanno hanno depositato presso la Commissione Giustizia della Camera un documento di osservazioni al disegno di legge di riforma del DLgs. 139/2005 (si veda “Consulenti del lavoro: «Nessuna equiparazione con i commercialisti»” del 13 febbraio 2026), i commercialisti passano al contrattacco.

La risposta, attesa, è arrivata ieri a mezzo comunicato stampa, con cui il Consiglio nazionale di categoria spiega che “agirà con tutti i mezzi a disposizione per arginare i tentativi di esclusione dei propri iscritti dall’esercizio di attività professionali o da specialità sorte in seno alla nostra categoria e per contribuire a ristabilire le condizioni di legalità nel mercato professionale e del lavoro”.

La partita si gioca sulla competenza concorrente in materia di lavoro che, ad oggi, non è stata inserita nel disegno di legge delega di matrice governativa tra le attività tipiche della professione di commercialista. Nel corso delle audizioni in Commissione Giustizia della Camera, il Consigliere nazionale delegato alla materia, Aldo Campo, ha chiesto di sanare questa “dimenticanza”, ripristinando “ciò che la legge 12/1979 già riconosce ai commercialisti”.

I consulenti, invece, spingono nella direzione opposta, spiegando che le prerogative riconosciute alle due professioni non sono sovrapponibili per una serie di motivi che vanno dal diverso percorso formativo, alla differente vigilanza ministeriale (Ministero del Lavoro per i consulenti, Ministero della Giustizia per i commercialisti), passando per le esclusive riconosciute ai consulenti e l’ambito territoriale delimitato per i commercialisti.

Tale ricostruzione, spiega nella nota stampa il Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, è “inaccettabile. L’attività di consulenza del lavoro è prerogativa che deve essere preservata e valorizzata nella riforma del nostro ordinamento, con la finalità esclusiva di definire correttamente le materie e gli ambiti che connotano tipicamente la professione e impedire l’alterazione delle condizioni di pari opportunità nel mercato professionale, escludendo logiche corporative di dubbia compatibilità con le regole concorrenziali di matrice eurounitaria”.

“Quello che emerge dalla realtà giuridica e dalla nostra storia professionale – continua – è che la specialità nell’ambito della consulenza del lavoro è un patrimonio strategico per la categoria forte dell’operato di 30 mila commercialisti. Una collettività professionale che, così come certificano i dati INPS, è superiore nei numeri a quella dei consulenti del lavoro”.

Quindi, aggiunge Aldo Campo, “ogni interpretazione della legge n. 12/1979, che contrapponga i consulenti del lavoro ai commercialisti e agli avvocati, considerando i primi quali soggetti abilitati ed i secondi quali autorizzati, si pone in totale dissonanza non soltanto con la legge stessa, ma anche con l’intenzione del legislatore, mosso dallo spirito di evitare di dar vita a un ordinamento professionale a carattere corporativo per creare invece le condizioni per lo sviluppo della collaborazione tra categorie delle libere professioni. Ai sensi della legge, gli iscritti agli albi dei commercialisti e degli avvocati sono anch’essi abilitati ad assumere tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ossia all’esercizio della consulenza del lavoro sull’evidente presupposto che l’iscrizione a detti albi già attesta e garantisce la idoneità e capacità all’espletamento dell’attività in questione”.

Quanto all’impossibilità di sovrapporre le competenze dei commercialisti a quelle dei consulenti, secondo Campo, in realtà, “è vero il contrario, perché il percorso di studi e di formazione che porta all’abilitazione dei commercialisti comporta l’acquisizione di un bagaglio di conoscenza e competenze più ampio di quello dei consulenti del lavoro, con conseguente presidio di maggiori ambiti professionali”.

“D’altronde, è significativa la circostanza che molti consulenti del lavoro attualmente in esercizio si siano formati presso gli studi dei commercialisti”, dato che, “fino al 2013”, i consulenti potevano svolgere il tirocinio obbligatorio anche nelle loro strutture. “Il contrario – conclude Campo – non sarebbe possibile proprio in ragione della maggiore complessità dell’esercizio della nostra professione”.

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