Il venir meno di una distrazione tra tante influisce sulla determinazione della pena
La Cassazione, nella sentenza n. 30791/2026, ha stabilito che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (ex artt. 216 e 223 del RD 267/42) presenta natura di reato a condotta eventualmente plurima.
Esso, quindi, può essere realizzato sia con uno che con più atti senza che la loro ripetizione, nell’ambito dello stesso fallimento, dia luogo a una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte siano tra loro omogenee perché lesive del medesimo bene giuridico e temporalmente contigue.
In applicazione di tale principio, ove venga meno una delle condotte contestate come distrattive, non necessariamente si deve giungere all’assoluzione dell’imputato limitatamente a essa quando permangono le altre condotte distrattive che, unitamente a quella venuta meno, costituivano un unicum omogeneo già unitariamente valutato come tale.
In questa ipotesi, peraltro, occorre che si tenga conto del ridimensionamento della condotta complessiva e si proceda ai conseguenti aggiustamenti della pena.
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