Retribuzione degli ex lettori universitari regolata dalla contrattazione collettiva
La Cassazione ha ribadito che tale retribuzione non è equiparata a quella dei ricercatori universitari a tempo definito
La retribuzione degli ex lettori universitari, una volta inquadrati come collaboratori esperti linguistici (CEL), è disciplinata dalla contrattazione collettiva, fatti salvi gli eventuali trattamenti economici individuali più favorevoli maturati in precedenza, senza che operi un definitivo aggancio alla retribuzione dei ricercatori universitari confermati a tempo definito.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23332/2026, tornando ancora una volta sulla complessa vicenda dei lettori universitari.
Si ricorda che la figura del lettore di madrelingua straniera, prevista dall’art. 28 del DPR 382/80, è stata soppressa dall’art. 4 comma 5 del DL 120/95 e sostituita da quella del CEL. La disciplina garantiva agli ex lettori, ove riassunti come CEL, la conservazione del trattamento economico già in godimento, demandando tuttavia alla contrattazione la determinazione della retribuzione spettante per il nuovo rapporto di lavoro. Proprio tale disciplina ha dato origine a numerose controversie: diversi lavoratori lamentavano, infatti, che il passaggio al nuovo inquadramento non avesse assicurato il pieno riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata e dei conseguenti effetti economici.
La vicenda è sfociata nell’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia e nella sentenza della Corte di Giustizia Ue del 26 giugno 2001, resa nella causa C-212/99. In tale occasione il giudice europeo ha affermato che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi derivanti dall’allora art. 39 del Trattato Ce (oggi art. 45 del TFUE). In particolare, la Corte ha precisato che, se la generalità dei lavoratori nazionali beneficiava della ricostruzione della carriera con riferimento agli aumenti retribuitivi, all’anzianità di servizio e alla contribuzione previdenziale sin dalla prima assunzione, analoga tutela doveva essere riconosciuta anche agli ex lettori.
In esecuzione di tale pronuncia è intervenuto il legislatore che, con il DL 2/2004, ha riconosciuto agli ex lettori una ricostruzione della carriera parametrata al trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito. Successivamente, l’art. 26 comma 3 della L. 240/2010 ha chiarito il rapporto tra tale disciplina e quella di cui al DL 120/95, precisando che, a decorrere dalla stipula del contratto di collaboratore ed esperto linguistico, trova applicazione il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, ferma restando la corresponsione, mediante assegno ad personam, dell’eventuale trattamento più favorevole maturato fino a quel momento.
La Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia a seguito del ricorso di alcuni ex lettori dell’Università di Firenze, i quali chiedevano l’applicazione, per l’intera durata del rapporto, del trattamento economico previsto per i ricercatori confermati a tempo definito, lamentando il mancato adeguamento retributivo previsto dal DL 2/2004. I giudici di seconde cure avevano invece riconosciuto l’applicazione del parametro retributivo del ricercatore soltanto fino alla sottoscrizione dei contratti di CEL, facendo applicazione dell’art. 26 comma 3 della L. 240/2010.
Richiamando il proprio precedente n. 13490/2024, la Suprema Corte conferma la correttezza di tale impostazione, respingendo il motivo di ricorso dei lavoratori. Per i giudici di legittimità, infatti, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del DL 2/2004, secondo l’interpretazione autentica fornita dall’art. 26 comma 3 della L. 240/2010.
Il parametro retributivo del ricercatore confermato a tempo definito costituisce esclusivamente il criterio per la ricostruzione economica della posizione degli ex lettori e non determina un definitivo allineamento della retribuzione dei CEL a quella del personale docente. Dalla stipula del contratto di collaborazione linguistica, infatti, il trattamento economico è disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, fermo restando l’eventuale trattamento più favorevole maturato quale lettore, conservato mediante assegno ad personam. In tal modo, osserva la Suprema Corte, il legislatore ha inteso, da un lato, evitare una reformatio in pejus del trattamento economico già acquisito e, dall’altro, mantenere la specificità propria di tale figura professionale.
Richiamando anche l’orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ribadisce che la tutela dei diritti maturati dagli ex lettori riguarda esclusivamente gli istituti collegati all’anzianità di servizio, quali la classe stipendiale, gli scatti biennali, il TFR e la contribuzione previdenziale (cfr. Cass. SS.UU. n. 21972/2017). Tale interpretazione è peraltro coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, che ha imposto il riconoscimento della ricostruzione della carriera, ma non una definitiva equiparazione degli ex lettori ai ricercatori universitari.
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