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Il compenso dei legali della curatela si misura sulla domanda

Il Tribunale di Trento esclude il rilievo del transatto ma non esamina il correttivo del valore effettivo ex art. 5 comma 2 del DM 55/2014

/ Tommaso NIGRO

Venerdì, 2 ottobre 2026

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La liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal curatore, che il giudice delegato dispone su proposta di quest’ultimo giusta il disposto dell’art. 25 comma 1 n. 4 del RD 267/42 (oggi ai sensi dell’art. 123 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019, CCII), presenta un punto di incertezza ogni qualvolta l’incarico difensivo non sia accompagnato da un accordo scritto e la determinazione debba avvenire con l’utilizzo dei parametri. Il tema riguarda la scelta del criterio di valore, posto che l’art. 5 del DM 55/2014 ne introduce due tra loro alternativi, con conseguenze di rilievo sugli importi da riconoscere.

Merita, in argomento, evidenza il decreto del Tribunale di Trento del 25 giugno 2026, reso su reclamo ex art. 26 del RD 267/42 proposto dai soli difensori e con la curatela rimasta contumace. In dettaglio, i legali avevano assistito la procedura in un’azione di responsabilità contro organi sociali e società di revisione, introdotta per 14 milioni di euro e ridotta a 1 milione in sede di conclusioni verso i due convenuti residui, con incasso di 593.000 euro da transazioni e di ulteriori 190.000 euro a seguito di condanna. A fronte di una richiesta di 120.506,25 euro condivisa dal curatore, il giudice delegato aveva liquidato 53.896,80 euro, muovendo dal comma 1 dell’art. 5 e valorizzando l’utilità procurata alla massa, ossia “gli euro 593 mila incassati dalle transazioni”.

Rimessa la questione al Collegio, quest’ultimo riforma l’impostazione osservando che non si tratta di liquidare le spese processuali a carico del soccombente, quanto piuttosto il compenso dovuto dal cliente, in questo caso la massa dei creditori, in esecuzione del contratto d’opera intellettuale stipulato con la curatela, sicché opera il comma 2 e il valore va riferito “all’entità della domanda”. A sostegno richiama il principio nella pronuncia della Cassazione n. 16465/2024, secondo cui, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato, “il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione” (in continuità con Cass. nn. 1666/2017 e 27305/2020).

Di poi, e qui si coglie il passaggio più utile in chiave operativa, il Collegio apprezza il valore fase per fase, collocando le prime tre nello scaglione superiore a 8 milioni, perché svolte quando la domanda era ancora quella originaria, e la sola fase decisionale in quello da 520.000 a 1.000.000 di euro. Sugli incrementi conferma il 25% del primo passaggio di scaglione, non censurato e perciò non modificabile ex officio, e applica il 15% ai successivi, che il primo giudice non aveva effettuato, richiamando la decisione n. 31347/2022, per la quale l’art. 6 non impone né l’incremento né una misura fissa, fermo il tetto del 30% per ciascun passaggio. Il compenso è così rideterminato in 69.639,60 euro oltre accessori, con esonero della curatela dalla rifusione delle spese del reclamo ex art. 92 c.p.c.

Il decreto non si spinge oltre, né d’altronde poteva farlo, poiché la questione non gli era stata devoluta, avendo reclamato i soli difensori, in contumacia della curatela. Ciò consente, però, di affrontare la questione nella sua interezza. La motivazione della sentenza n. 16465/2024, subito dopo il passo riportato, prosegue precisando che tale principio “non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell’art. 5, stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al valore effettivo della controversia, così come determinato anche in ragione dell’entità economica dell’interesse sostanziale”.

Il medesimo correttivo si rinviene nelle pronunce nn. 18942/2020 e 28885/2023 della Suprema Corte, che ha confermato una liquidazione condotta sul decisum proprio per la sproporzione rispetto al petitum; e va poi richiamata la pronuncia n. 13173/2016, resa in tema di compensi ai difensori della curatela reclamati ex art. 26 del RD 267/42, che, sia pure sotto l’art. 6 comma 2 del DM 127/2004 di tenore più restrittivo, ha riferito il richiamo al valore presunto a norma del codice di rito “a tutte le regole dettate dal codice di rito, ivi compresa quella fissata dal combinato disposto degli artt. 10 e 14 c.p.c.”, e dunque anche a quella fondata sull’indicazione del quantum nella domanda.

Ne consegue che il transatto, il quale incorpora l’alea e la capienza dei convenuti e non misura l’importanza dell’opera, non può mai assurgere a parametro di riferimento, mentre la manifesta sproporzione, ove accertata in via autonoma sull’interesse economico concretamente perseguibile, consente di collocare la liquidazione in uno scaglione anche inferiore a quello corrispondente al petitum. Per il curatore resta allora essenziale eccepire e documentare la sproporzione già nella proposta di liquidazione, calibrare il petitum in citazione sapendo che ne deriva un costo parametrico, e, ove possibile, pattuire per iscritto il compenso al conferimento dell’incarico.

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