Istituiti altri codici tributo per versamenti parziali dopo i controlli automatizzati
Con la risoluzione n. 35 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di codici tributo per il versamento, con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73.
I codici di nuova istituzione, riportati in una tabella, sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi del citato art. 36-bis, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
Per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, l’Agenzia riporta nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (seconda colonna), i codici tributo già istituiti (terza colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.
In caso di utilizzo del modello F24 ordinario, i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della comunicazione inviata ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73.
In caso di utilizzo del modello “F24 EP”, i codici sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F); il campo “codice atto” e il campo “riferimento B” sono valorizzati con il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno della stessa comunicazione.
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