Pubblicato l’elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno aderito alla rottamazione
Il debitore potrà presentare la domanda di adesione a partire dal prossimo 16 ottobre
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un comunicato stampa diffuso ieri, ha pubblicato l’elenco degli enti che hanno aderito alla rottamazione-quinquies, prevista dall’art. 1 comma 82 della L. 199/2025.
La lista contiene i circa 1.500 fra Regioni ed enti locali che, entro il 31 luglio 2026, hanno approvato una delibera consiliare e comunicato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la propria adesione alla misura agevolativa. Il termine originario del 30 giugno 2026 è stato posticipato dal DL 63/2026, conv. L. 113/2026.
L’art. 10-quinquies del DL 38/2026 ha esteso agli enti territoriali che riscuotono avvalendosi dell’Agente della riscossione gli effetti della rottamazione-quinquies per i carichi 2000-2023. In particolare, il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva, di ogni tipo di interesse compreso nel carico e degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, applicati dall’Agente della riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di avviso di accertamento esecutivo o cartella di pagamento e dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.
Essa, quindi, si riferisce solamente ai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e non riguarda, invece, i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati per la riscossione coattiva a concessionari privati, per i quali la legge di bilancio 2026 attribuisce agli enti territoriali la possibilità di emanare apposite delibere e regolamenti per introdurre una definizione agevolata autonoma gestita secondo le modalità decise da ciascun ente, disciplinata all’art. 1 commi 102-110 della L. 199/2025.
La misura è ampia, interessando sia i debiti tributari, come IMU, TARI, canone unico patrimoniale, sia i debiti non tributari, quali le sanzioni del Codice della strada, rette scolastiche o altre tariffe. Sono rimaste escluse, invece, le somme derivanti da condanna della Corte dei conti.
L’elenco, consultabile sul sito istituzionale della Riscossione, riporta la denominazione degli enti e l’indicazione di eventuali soggetti terzi che, per conto degli stessi enti, hanno affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione carichi rientranti nella rottamazione. Nella tabella, infine, è presente anche un campo note per alcune informazioni di dettaglio.
Entro il 15 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a pubblicare sul proprio sito le modalità telematiche con le quali sarà possibile aderire e, sempre entro la stessa data, saranno disponibili, nell’area riservata del sito, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
La domanda di adesione potrà essere presentata dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026.
Successivamente, entro il 28 febbraio 2027, la comunicazione di liquidazione delle somme dovute è inviata dall’Agente della riscossione.
Il pagamento delle somme deve avvenire entro il 31 marzo 2027 (il termine originario del 31 gennaio 2027 è stato posticipato dal DL 63/2026, conv. L. 113/2026), mediante un unico versamento o tramite la dilazione in un massimo 54 rate bimestrali, con un importo minimo di 100 euro.
Per il 2027, le scadenze delle rate successive alla prima (31 marzo), sono stabilite al 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Per gli anni successivi, le rate cadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.
Si ricorda, infine, che la presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso.
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