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Venerdì, 2 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

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L’intermediario finanziario vigila sulla professionalità del cliente privato

/ REDAZIONE

Venerdì, 2 ottobre 2026

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 26039 depositata ieri, ha precisato che, in tema di intermediazione finanziaria, la richiesta del cliente di essere considerato “cliente professionale privato” (ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007 in ordine al possesso delle qualità personali ai fini del riconoscimento della qualifica), in quanto formulazione di un giudizio e non affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, non costituisce dichiarazione confessoria ex art. 2730 c.c.

Sull’intermediario finanziario che riceva ordini di investimento da parte di un “cliente professionale privato” grava l’onere, prima di procedere a esporre il cliente al rischio di investimento in assenza di alcuna protezione, sia di accertarsi che al momento dell’acquisto permangano le condizioni esistenti al momento dell’attribuzione della relativa qualifica, sia di vigilare affinché le stesse persistano per tutta la durata dell’investimento.
Di conseguenza, qualora abbia consapevolezza che tali condizioni siano mutate, con il potenziale venir meno della legittimità dell’attribuzione della qualifica professionale originariamente assegnata, l’intermediario finanziario deve adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti.

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