Per le imprese artigiane di pulizia aderenti a Conflavoro nuove retribuzioni da ottobre
Con l’Accordo sottoscritto lo scorso 25 settembre, Conflavoro-PMI in rappresentanza datoriale e Confsal in rappresentanza dei lavoratori hanno aggiornato la disciplina collettiva derivante dal CCNL 26 luglio 2024 (codice CNEL K55A), valida dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2027, applicabile al personale delle imprese artigiane del settore pulizie e servizi. Le novità previste dall’Accordo sono in vigore da oggi, 1° ottobre 2026.
Sul piano retributivo, si segnala l’aumento delle retribuzioni minime da ottobre 2026, febbraio 2027 e luglio 2027.
Di seguito si riportano i nuovi importi dei minimi retributivi validi dal corrente mese di ottobre: liv. 1, 1.720,50 euro; liv. 2, 1.553 euro; liv. 3, 1.505,50 euro; liv. 4, 1.454 euro; liv. 5, 1.374,50 euro; liv. 6, 1.330,50 euro; liv. 7, 1.282 euro.
Confermata in 26 euro la misura dell’indennità di funzione spettante mensilmente ai lavoratori con qualifica di quadro (liv. 1).
In tema di lavoro a tempo determinato l’Accordo ha nuovamente definito le causali di natura “contrattuale” che, in sede di stipula iniziale o di proroga successiva, legittimano l’apposizione di un termine eccedente i 12 mesi, purché ricompreso entro il limite massimo di 24 mesi. La precedente definizione, contenuta in Appendice al CCNL del 2024, è stata sostituita dalle seguenti fattispecie: assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare particolari attività; esecuzione di un progetto, opera, commessa o servizio definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività; gestione di appalti con obbligo contrattuale di mantenere continuità operativa; assunzione di lavoratori con competenze specifiche, relative all’utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività; assunzione di lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche, relative all’utilizzo di nuove tecniche di lavorazione. A tali fattispecie si aggiunge quella legata all’età anagrafica del lavoratore, che nel caso sia superiore ai 50 anni abilita anch’essa il prolungamento del termine massimo di durata.
Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell’Accordo.
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