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Giovedì, 1 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Le spese sanitarie rimborsate dall’ente bilaterale non vanno comunicate

/ REDAZIONE

Giovedì, 1 ottobre 2026

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Con la risposta a interpello 30 settembre 2026 n. 178, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 78 comma 25-bis della L. 30 dicembre 1991 n. 413, in presenza di spese sanitarie rimborsate ai propri iscritti da parte di un ente bilaterale di categoria.

La citata disposizione prevede l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati dei rimborsi erogati dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale nonché dagli altri fondi comunque denominati in relazione ai quali il premio o il contributo è stato dedotto dal reddito complessivo o non ha concorso alla formazione dello stesso.
L’obbligo è stato introdotto ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, per evitare che il contribuente porti in detrazione o deduzione una spesa sanitaria non rimasta a suo carico.

In merito, l’Agenzia ricorda che se il rimborso delle spese sanitarie si riferisce a spese rimaste a carico del contribuente non vi è obbligo di comunicazione dei relativi dati; in tale tipologia di spese rientrano anche quelle rimborsate, nel caso in cui i contributi e i premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di deduzione o detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito imponibile.

Nel caso di specie, non sussistono benefici fiscali in capo al lavoratore a fronte del versamento del contributo da parte del datore di lavoro; la quota contributiva versata dal lavoratore non è inoltre deducibile ai fini IRPEF.
Di conseguenza, secondo l’Agenzia delle Entrate le spese sanitarie rimborsate dall’ente bilaterale istante si considerano rimaste a carico dei lavoratori, con conseguente insussistenza dell’obbligo di comunicazione in esame.

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