Tassate in Italia le pensioni INPS erogate a un residente cinese
Ai sensi dell’art. 23 comma 2 lett. a) del TUIR, in capo ai non residenti, le pensioni e gli assegni a esse assimilabili si considerano prodotti in Italia se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
In altre parole, la pensione erogata dall’INPS, soggetto residente in Italia, si considera, in base alla presunzione assoluta dettata dalla normativa interna, prodotta in Italia e quindi imponibile in tale Stato.
Passando all’esame della normativa convenzionale, l’art. 18 paragrafo 1 della Convenzione Italia-Cina stabilisce la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente delle pensioni di natura privata (nel caso di specie, la Cina). A tale regola fa però eccezione il paragrafo 2 dello stesso art. 18, in base al quale le pensioni e gli altri pagamenti di natura analoga corrisposti “nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico” di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale, sono imponibili soltanto in tale Stato.
Richiamando la Relazione al Ddl. di ratifica del nuovo Trattato Italia-Cina (poi ratificata con L. 182/2024), l’Agenzia delle Entrate precisa che l’espressione “sistema previdenziale pubblico”, in assenza di una specifica definizione fornita dalla Convenzione, “ricomprende sia le pensioni pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge, sia le prestazioni garantite dallo Stato al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà (ad esempio, le pensioni di invalidità)”.
Inoltre, in base alla circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 41/2003, rientrano nell’ambito della previdenza sociale “tutte le remunerazioni pagate a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge in relazione ad un cessato impiego, con esclusione soltanto delle prestazioni legate ad una contribuzione volontaria”.
La risposta a interpello n. 179/2026 chiarisce che le pensioni INPS rientrano, ai fini in esame, nell’ambito del sistema previdenziale pubblico con conseguente tassazione esclusiva in Italia, in quanto Stato della fonte, ai sensi dell’art. 18 paragrafo 2 del Trattato Italia-Cina.
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