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Vendita diretta non conforme al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

L’art. 568-bis c.p.c. non consente di elidere la valutazione estimativa del bene e sostituire la procedura competitiva di cui all’art. 71 del CCII

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Martedì, 18 agosto 2026

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La sentenza del 6 luglio 2026 con cui il Tribunale di Ivrea ha rigettato la domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 ss. del DLgs. 14/2019 ha il pregio di affrontare una questione di non poco momento nel contesto delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal nuovo CCII.

Segnatamente, come anche ben specificato dalla pronuncia in commento, il diniego dell’omologazione discende da “una valutazione interpretativa relativa al coordinamento tra la disciplina dell’esecuzione del piano del consumatore di cui all’art. 71 CCII e il richiamo, operato dalla parte istante, all’istituto di cui all’art. 568-bis c.p.c., in relazione alla possibilità di valorizzare una vendita diretta già prospettata nel piano”.

Ora, nel merito, il casus posto all’attenzione del giudicante trae origine da una domanda proposta – con ricorso ex art. 268 commi 2 e 3 del CCII – da un creditore, volta alla declaratoria di apertura, da parte dell’adito Tribunale di Ivrea, di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato nei confronti di un (proprio) debitore persona fisica (segnatamente, un consumatore ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. e) del CCII); il debitore resistente, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha, a sua volta, chiesto al giudice la concessione di un termine di cui all’art. 271 del CCII, per la presentazione di una domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. del CCII.

Tanto premesso, il piano proposto dal consumatore sovraindebitato, nel termine concesso ai sensi dell’art. 271 del CCII, prevedeva, quale principale fonte di soddisfacimento del ceto creditorio, il versamento, alla procedura, del prezzo – peraltro, quantificato dal debitore, per il tramite di una (dichiarazione di una) agenzia immobiliare, in misura superiore all’offerta minima che, presumibilmente, sarebbe stata praticata nell’ambito di una procedura competitiva – ricavato dalla cessione diretta ad un soggetto già individuato di un proprio bene immobile, previa autorizzazione del giudice al compimento dell’atto notarile e con contestuale rinuncia del creditore ipotecario alla garanzia iscritta sul bene.

Il debitore sosteneva, inoltre, la bontà della proposta, (anche) in punto convenienza rispetto allo scenario liquidatorio ex artt. 268 ss. del CCII, de facto evitando i costi, le incertezze e i presumibili ribassi connessi all’esperimento di una vendita competitiva.

Il Tribunale di Ivrea, anche tenuto conto delle osservazioni ex parte creditoris formulate, ha, tuttavia, ritenuto la proposta non omologabile, allorché fondata su di un meccanismo di realizzo immobiliare non conforme alla disciplina di cui all’art. 71 del CCII.

In particolare – ha precisato sul punto la sentenza – la modalità di liquidazione, consistente in un trasferimento diretto di un bene immobile, senza prevedere l’esperimento di una procedura competitiva e senza che il valore del bene risulti supportato da una perizia o da una stima redatta da un soggetto terzo, indipendente e qualificato e, dunque, da una stima attendibile come puntualmente richiesto dall’art. 71 del CCII, “non consente di ritenere rispettate le garanzie di trasparenza, pubblicità e massimizzazione del realizzo dell’attivo imposte dalla disciplina dell’esecuzione del piano del consumatore, tanto più ove la vendita del bene costituisce la principale fonte di soddisfacimento del ceto creditorio”.

In altri termini, la proposta che si fondi su di una vendita diretta, “priva di adeguata apertura al mercato e non sorretta da una perizia estimativa indipendente e terza”, non rende possibile la verifica circa la corrispondenza del prezzo offerto rispetto al valore effettivamente conseguibile mediante una liquidazione competitiva del bene e, dunque, non rende possibile la verifica effettiva della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Peraltro, la sentenza ritiene anche che a differente conclusione neppure si potrebbe pervenire, per il tramite del richiamo – proposto dal debitore – all’art. 568-bis c.p.c., allorché anche l’istituto della vendita diretta introdotto dalla Riforma Cartabia nel contesto del processo esecutivo immobiliare presupporrebbe, pur sempre e comunque, l’esistenza di una relazione di stima (assente nel caso di specie) e l’indicazione di un prezzo non inferiore al valore ivi determinato.

Di tal che, (anche) la previsione di cui all’art. 568-bis c.p.c. non consente, ad avviso del Tribunale di Ivrea, rispettivamente, di: elidere il requisito della valutazione estimativa del bene; sostituire la procedura competitiva di cui all’art. 71 del CCII con una vendita negoziale o meramente privatistica.

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