Il contributo esonerativo dall’obbligo di assumere disabili aumenta dal 2027
Con il DM 3 agosto 2026 n. 100 pubblicato ieri sul proprio sito, il Ministero del Lavoro ha reso noto l’adeguamento dell’importo del contributo esonerativo ex art. 5 commi 3 e 3-bis della L. 68/99, nell’ambito della disciplina del collocamento mirato delle persone con disabilità. Il nuovo importo si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2027.
In particolare, il contributo previsto per la fruizione dell’esonero parziale autorizzato e di quello autocertificato (rispettivamente commi 3 e 3-bis dell’art. 5 della L. 68/99) è stato elevato da 39,21 a 44,32 euro. Il contributo esonerativo è dovuto per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
L’esonero di cui al comma 3 è riconosciuto ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, in ragione delle speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale di lavoratori con disabilità. Il comma 3-bis consente invece ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici operanti in lavorazioni con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille di autocertificare l’esonero, sempre subordinatamente al versamento del contributo esonerativo.
Per effetto dell’adeguamento, il decreto determina inoltre in 221,60 euro (cinque volte 44,32 euro) la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 comma 4 della L. 68/99, per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
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