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Mercoledì, 19 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

OPINIONI

Sulla tassazione dei redditi di capitale opportuna qualche puntualizzazione

Utile chiarire una serie di punti di fronte all’avventatezza o strumentalità di alcune analisi sul confronto con la tassazione dei redditi di lavoro

/ Enrico ZANETTI

Mercoledì, 19 agosto 2026

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Accade periodicamente che l’aliquota di tassazione sostitutiva IRPEF dei redditi di capitale, attualmente fissata al 26%, venga chiamata in causa quale “pietra dello scandalo” nelle denunce delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati, in quanto soltanto poco più elevata della prima aliquota progressiva IRPEF che grava sui redditi da lavoro e pensione rientranti nello scaglione dei redditi più bassi (23% sino a 15.000 euro) e addirittura inferiore alle aliquote progressive IRPEF che gravano sui redditi compresi nello scaglione intermedio (35% oltre 15.000 euro e sino a 28.000 euro) e nello scaglione più alto (43% oltre 50.000 euro).

In tempi in cui i mercati di capitali registrano buone performance e quindi buoni guadagni per chi dispone di capitali da investire, capita però che questo paragone tra aliquote venga ripreso quale “pietra dello scandalo” anche da studi di autorevoli poli universitari.
È dunque opportuno mettere a fuoco alcuni punti cardinali essenziali che sembrano trascurati nelle conclusioni di questi studi, non meno di quanto lo siano nelle rivendicazioni sindacali di chi afferma che i redditi di lavoro e di pensione pagano più IRPEF dei redditi di capitale.

La prima puntualizzazione da fare riguarda i redditi di capitale che derivano dalla partecipazione in società di capitali, ossia i c.d. “dividendi”.
La persona fisica che li percepisce sconta una imposta sostitutiva del 26%, su un importo lordo, che le viene distribuito dalla società, che corrisponde però al 76% del reddito originariamente conseguito dalla società partecipata, perché, su questo, la società partecipata paga l’IRES nella misura del 24%.
Pertanto, la persona fisica che investe in azioni o quote di società di capitali subisce una tassazione ai fini delle imposte sul reddito “in due fasi” pari al 24% più il 26% sul 76%, ossia pari a 43,76%, superiore di uno 0,76% alla aliquota progressiva IRPEF che colpisce i redditi di lavoro e pensione.

Per i redditi di capitale diversi dai dividendi (ad esempio, derivanti da obbligazioni o altre forme di prestito dei capitali), è invece indubbio che la persona fisica che li percepisce sia tassata “solo” per il 26% che le viene trattenuto all’atto della percezione del reddito.
Qui si rende però necessaria la seconda puntualizzazione: poiché al disegno della curva della progressività dell’IRPEF concorrono non solo le aliquote e gli scaglioni dell’art. 11 del TUIR, ma anche le detrazioni per redditi da lavoro e pensione di cui all’art. 13 del TUIR, questi ultimi subiscono un prelievo IRPEF che si mantiene inferiore al 26% per una parte importante della curva.
In particolare, se prendiamo in considerazione i titolari di redditi di lavoro dipendente, il prelievo IRPEF raggiunge il 26% solo in corrispondenza di un reddito complessivo annuo pari a 43.350 euro.

In conclusione, dunque, quando si parla di sistema fiscale che tassa ai fini IRPEF di più i percettori di redditi di lavoro dipendente e pensione dei percettori di redditi di capitale, si dovrebbe avere la cura di precisare che tale affermazione:
- non vale per i redditi di capitale derivanti da partecipazioni di rischio in società di capitali (dividendi), i quali subiscono una tassazione ai fini delle imposte sui redditi che è complessivamente superiore a quella di tutti gli altri redditi;
- vale, per i redditi di capitale diversi da quelli di cui al punto precedente, ma soltanto se ci stiamo riferendo a percettori di redditi di lavoro dipendente e pensione superiori a 40.000 euro annui.

Una volta messo a fuoco quanto precede, superando le affermazioni che, avventatamente o proprio strumentalmente, saltano a piè pari queste fondamentali puntualizzazioni, risulterà più agevole comprendere come l’attuale sistema di tassazione IRPEF dei redditi non richieda inasprimenti sul versante della tassazione dei percettori di redditi di capitale, né ulteriori riduzioni sul versante della tassazione dei percettori di redditi bassi e medio-bassi da lavoro (i quali già oggi scontano un’IRPEF che non supera il 10% fino a 20.000 euro e il 20% fino a 32.000 euro), ma semmai una opportuna riduzione della tassazione dei percettori dei redditi medio-alti e alti da lavoro, ossia gli unici per i quali vale davvero la constatazione di veder tassato il loro lavoro più di quanto viene tassata la rendita.

Peccato che, invece, grazie all’avventatezza o alla vera e propria strumentalità di molte analisi, ogni iniziativa tentata in questo senso si scontra puntualmente con imbarazzanti lamentazioni di interventi a favore dei ricchi.

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