La pensione slitta se i contributi omessi sono decisivi per maturare il diritto al trattamento
L’INPS esamina le ipotesi di differimento delle decorrenze pensionistiche per i lavoratori autonomi con omissioni contributive
Con il messaggio n. 3113, pubblicato ieri, l’INPS ha nuovamente fornito indicazioni in ordine alla decorrenza da attribuire alle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa.
I soggetti interessati sono dunque tutti i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali), nonché gli iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95.
Nel merito, con la circ. n. 110/2022, l’INPS aveva chiarito che nei casi di liquidazione delle pensioni anticipate o dei trattamenti pensionistici di invalidità, la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dell’omissione contributiva.
Ora, il messaggio in commento offre alcuni chiarimenti di carattere applicativo, a cominciare proprio dalle fattispecie in cui trova applicazione lo slittamento della decorrenza della pensione previsto dalla citata circ. n. 110/2022.
Nell’occasione, si precisa che lo slittamento riguarda i lavoratori autonomi che richiedono l’accesso alla pensione anticipata o di invalidità e che, alla data della domanda, non hanno perfezionato il requisito contributivo minimo a causa di omissioni contributive riferite a periodi precedenti e che regolarizzano successivamente alla data della domanda tali periodi, determinanti per il diritto alla pensione, entro i termini di decadenza dell’azione giudiziaria.
Sul punto, l’INPS chiarisce che ai fini dell’applicazione della citata regola è irrilevante che l’assicurato abbia già ricevuto o meno un avviso bonario, un avviso di addebito o una cartella esattoriale.
In pratica, ciò che rileva è che, alla data della domanda di pensione, risultino non versati alle scadenze previste, i contributi relativi ai periodi pregressi alla domanda di pensione, i quali, al termine dell’attività preliminare di sistemazione del conto assicurativo, risultino necessari per perfezionare il diritto al trattamento pensionistico richiesto.
Inoltre, la regola dello slittamento si applica anche nel caso in cui i contributi determinanti per il diritto alla pensione, non versati alle scadenze previste, siano oggetto di rateizzazione e il relativo pagamento si completi dopo la presentazione della domanda di trattamento pensionistico.
Se, invece, l’interessato anticipa il pagamento delle rate determinanti per perfezionare il diritto alla pensione già al momento della presentazione della domanda di pensione, l’INPS non procederà al rigetto della medesima.
Viceversa, il criterio di slittamento della decorrenza previsto dalla circ. n. 110/2022, sempre riferito alle pensioni anticipate e di invalidità dei lavoratori autonomi, non si applica al ricorrere di determinate ipotesi.
Ad esempio, un primo caso ricorre quando la contribuzione oggetto di regolarizzazione contributiva non è determinante per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico. In tale situazione, se alla data della domanda di pensione risulta comunque già perfezionato il requisito contributivo minimo richiesto, la successiva regolarizzazione non incide sulla decorrenza del trattamento, ma solo sulla misura della pensione.
Una seconda ipotesi di mancato slittamento riguarda i casi in cui, alla data della domanda di pensione, il requisito contributivo non sia ancora perfezionato soltanto perché il versamento determinante per il perfezionamento del diritto alla pensione non è ancora eseguibile, in quanto la relativa scadenza della rata è fissata dalla legge in data successiva alla citata domanda.
Il medesimo criterio deve essere applicato anche nel caso in cui, alla data della domanda di pensione risultano omessi contributi pregressi determinanti, ma il requisito contributivo minimo si perfeziona comunque con il versamento, nei termini previsti, della contribuzione corrente avente scadenza successiva alla domanda di pensione.
Tali precisazioni dell’INPS sono particolarmente rilevanti per gli iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per i quali opera il principio della c.d. “non frazionabilità” del contributo annuo. Ne consegue che i contributi utili per la maturazione del diritto alla pensione, anche se riferiti ai primi mesi dell’anno, possono essere valorizzati ai fini pensionistici solo dopo il pagamento dell’intero contributo annuo, ossia successivamente al versamento di tutte le 4 rate previste.
Infine, si segnala che la regola dello slittamento della decorrenza della pensione non si applica neppure nel caso in cui al momento della domanda non siano ancora conosciuti i redditi dell’anno di liquidazione della pensione stessa e i contributi relativi a tale anno risultano determinanti ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione.
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