Per il valore della partecipazione nel recesso rileva il momento in cui si sono verificati i presupposti
Il Tribunale di Venezia, in un provvedimento del 16 aprile scorso, ha precisato che, se è vero che l’art. 2473 comma 3 c.c. stabilisce che il valore della partecipazione “è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso”, un’interpretazione della norma coerente con la sua ratio depone nel senso di ancorarne il valore al momento in cui si sono verificati i presupposti che hanno dato origine alla dichiarazione stessa. Non sempre, infatti, la deliberazione viene conosciuta dal socio recedente nel momento in cui è adottata e il socio stesso non può subire gli effetti pregiudizievoli conseguenti a eventi, estranei alla sua disponibilità, intercorsi tra il momento in cui la delibera è adottata e quello in cui egli l’ha legalmente conosciuta.
Di conseguenza, in caso di non partecipazione a una assemblea che deliberi sia la proroga della durata della società (legittimante il recesso) che un aumento di capitale a pagamento con previsione dell’esercizio del diritto d’opzione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta iscrizione della delibera al Registro delle imprese, laddove il socio assente eserciti il recesso in pendenza del termine per l’esercizio del diritto d’opzione, il valore della partecipazione è da ancorare al momento in cui si sono verificati i presupposti che hanno dato origine alla dichiarazione di recesso, rimanendo non opponibile la sottoscrizione dell’aumento di capitale nel frattempo eseguita dall’altro socio e il relativo effetto diluitivo.
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