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Venerdì, 19 dicembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Nei servizi di pulizia artigiani nuove retribuzioni da gennaio

In febbraio il primo rateo dell’una tantum a copertura della carenza contrattuale 2025

/ Alessandro MORI

Venerdì, 19 dicembre 2025

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Un incremento della retribuzione tabellare dal prossimo mese di gennaio, in misura compresa tra i circa 51 euro del livello 1 e i circa 38 euro del livello 7. Questa la novità economica di applicazione più ravvicinata prevista dall’Accordo 17 dicembre 2025, con cui le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali firmatarie hanno rinnovato per il quadriennio 2025-2028 la disciplina collettiva applicabile al personale dipendente dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizie (codice CNEL K521).

A poche ore di distanza dai primi comunicati sindacali dell’avvenuta firma (si veda “Nelle imprese artigiane di pulizie previsti 215 euro di incremento medio nel quadriennio” del 18 dicembre 2025), la diffusione del testo ufficiale e completo dell’intesa permette ora di mettere a fuoco in modo più puntuale le novità che coinvolgono le oltre 11 mila imprese artigiane chiamate ad applicarle.

In ambito retributivo i 215 euro di incremento medio previsti per il livello 5 sono stati distribuiti sulle seguenti sette decorrenze: 1° gennaio 2026 (40 euro), 1° luglio 2026 (25 euro), 1° febbraio 2027 (25 euro), 1° luglio 2027 (35 euro), 1° febbraio 2028 (40 euro), 1° novembre 2028 (40 euro) e 1° dicembre 2029 (10 euro). Di seguito si riportano i nuovi valori minimi da considerare nell’elaborazione dei cedolini paga del prossimo mese di gennaio: liv. 1, 1.662,00 euro; liv. 2, 1.523,52 euro; liv. 3S, 1.476,67 euro; liv. 3, 1.426,09 euro; liv. 4, 1.348,10 euro; liv. 5, 1.304,97 euro; liv. 6, 1.257,07 euro. In appendice al testo dell’Accordo sono presenti le tabelle con i valori completi per tutti i livelli di inquadramento e per ciascuna decorrenza. Le Parti si sono poi premurate di sottolineare come la corresponsione degli importi eventualmente riconosciuti nei mesi precedenti al rinnovo a titolo di acconto sui futuri elementi contrattuali (AFAC) debba interrompersi dopo il mese di dicembre in corso. Le eventuali eccedenze, derivanti da un AFAC superiore all’incremento di gennaio, dovranno continuare ad essere erogate sotto forma di superminimo ad personam assorbibile.

Il testo dell’Accordo permette di declinare con maggiore precisione, rispetto a quanto non permettessero i comunicati iniziali, anche la portata delle novità in tema di una tantum. Confermato il valore complessivo di 104 euro e la sua previsione a integrale copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra gennaio e dicembre 2025, le Parti hanno infatti precisato che si tratta di un importo in cifra fissa (vale a dire indifferenziato per livello), che per gli apprendisti si riduce a 72,80 euro e che dovrà essere corrisposto in due ratei (ciascuno pari quindi a 52 euro per il personale qualificato e a 36,40 euro per gli apprendisti) unitamente alle retribuzioni dei mesi di febbraio e di giugno 2026. Tali importi, si intende, sono soggetti a riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale, così come in caso di sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

Sempre in ambito economico, la percentuale di maggiorazione oraria a fronte della prestazione di lavoro supplementare aumenta dal 22% al 25%.
Altra previsione di rilievo riguarda l’estensione anche agli apprendisti dell’istituto degli scatti di anzianità. Le Parti hanno infatti previsto che dal 1° gennaio 2026 tanto gli apprendisti di nuova assunzione quanto quelli precedentemente già in forza inizino a maturare scatti di anzianità biennali, del valore di 6 euro ciascuno, non oggetto di riduzione percentuale in base al periodo di apprendistato.

Rafforzate le tutele nei confronti delle donne vittime di violenza di genere. Già la precedente stesura dell’art. 12-bis prevedeva la possibilità di aggiungere ai 90 giorni di congedo previsti dall’art. 24 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 80 ulteriori 90 giorni, ma si trattava di un periodo non retribuito. Con il nuovo Accordo si passa a un trimestre aggiuntivo retribuito al 70% della retribuzione globale mensile.

Da segnalare due novità di rilievo circoscritte al personale con qualifica operaia. In primo luogo il raddoppio, con efficacia dal 1° febbraio prossimo, dei termini di preavviso di licenziamento e dimissioni. Si passa infatti a 12 giorni (dai precedenti 6) in caso di anzianità di servizio presso l’impresa fino a 5 anni, a 16 giorni (dai precedenti 8) per anzianità eccedente i 5 e fino a 10 anni e a 20 giorni (dai precedenti 10) per anzianità superiore a 10 anni. Secondariamente l’aumento da 30 a 40 giorni della durata massima del periodo di prova, anche in questo caso dal 1° febbraio 2026 (intendendosi che per i contratti stipulati fino al 31 gennaio prossimo la durata massima applicabile sarà ancora di 30 giorni).

In tema di lavoro a termine, infine, l’Accordo ha poi individuato l’esigenza di acquisizione di professionalità e specializzazioni non presenti tra quelle già disponibili in organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari quale condizione abilitante la possibilità riconosciuta dagli artt. 19 e 21 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 81 di apporre al contratto, in sede di stipula iniziale o successiva proroga, un termine eccedente i 12 mesi, purché ricompreso entro i 24.

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