Somme derivanti da capitalizzazione di pensioni maturate prima del 2007 con tassazione separata
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 245 pubblicata ieri, ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale della maggiorazione individuale che verrà corrisposta in forma di capitale ai dipendenti di un gruppo bancario cessati dal servizio prima del 31 dicembre 2006.
Nel caso di specie, viene evidenziato che negli anni passati sono state effettuate operazioni di concentrazione di fondi pensione preesistenti riferibili al personale delle banche acquisite nel corso del tempo all’interno del gruppo bancario, presso cui i rispettivi dipendenti risultavano aderenti. Nel 2019 sono stati stipulati poi accordi con i lavoratori dipendenti per permettere la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche. In particolare, i pensionati che hanno aderito all’operazione proposta nel 2021 risultavano tutti titolari di prestazioni maturate al 31 dicembre 2006, in quanto cessati dal servizio entro tale data e ad essi è stata data la facoltà di capitalizzare le pensioni in corso di erogazione in prestazioni in forma capitale (tale operazione è stata effettuata nel rispetto dell’art. 23 comma 5 del DLgs. 252/2005).
Sulle somme da liquidare nel 2025, che derivano dalla capitalizzazione di pensioni riferibili a prestazioni maturate anteriormente al 1° gennaio 2007, l’Agenzia ritiene applicabile la disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore del DLgs. 252/2005 e, pertanto, la maggiorazione individuale sarà soggetta alle regole della tassazione separata stabilite per le altre indennità e somme di cui all’art. 17 comma 1 lett. a) del TUIR, fra cui rientrano le capitalizzazioni delle pensioni.
Ne consegue che l’aliquota interna deve essere calcolata ai sensi dell’art. 19 comma 2 del TUIR, pro tempore vigente, sulla base delle aliquote vigenti nel 2021:
- sommando, ai fini del calcolo del reddito di riferimento, la somma addizionale, dovuta sulla base dei calcoli dell’attuario, alla somma già erogata nel 2021;
- considerando, ai fini del calcolo dell’anzianità, l’intera anzianità maturata degli iscritti dalla data di adesione al fondo pensione fino alla data di cessazione del servizio.
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