Interessi cross-border esenti con rapporto diretto
La recente giurisprudenza sull’art. 26-bis del DPR 600/73 potrebbe, però, avallare il beneficio per le partecipazioni indirette
Negli ultimi anni sono state molte le sentenze di Cassazione che, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, hanno analizzato i possibili utilizzi distorti della direttiva 2003/49/Ce su interessi e royalties, in special modo per i gruppi articolati su base verticale a più livelli.
Alcune di queste sentenze forniscono l’occasione per tornare sulla questione relativa al requisito del rapporto partecipativo diretto, necessario in base alla direttiva stessa e all’art. 26-quater comma 2 del DPR 600/73 per beneficiare dell’esenzione.
A livello di prassi italiana, la ris. Agenzia delle Entrate n. 131/2009 ha ritenuto legittimo il diniego dell’esenzione per gli interessi pagati da una società italiana alla propria capogruppo austriaca,
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