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Mercoledì, 17 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Interessi cross-border esenti con rapporto diretto

La recente giurisprudenza sull’art. 26-bis del DPR 600/73 potrebbe, però, avallare il beneficio per le partecipazioni indirette

/ Gianluca ODETTO

Mercoledì, 17 settembre 2025

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Negli ultimi anni sono state molte le sentenze di Cassazione che, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, hanno analizzato i possibili utilizzi distorti della direttiva 2003/49/Ce su interessi e royalties, in special modo per i gruppi articolati su base verticale a più livelli.

Alcune di queste sentenze forniscono l’occasione per tornare sulla questione relativa al requisito del rapporto partecipativo diretto, necessario in base alla direttiva stessa e all’art. 26-quater comma 2 del DPR 600/73 per beneficiare dell’esenzione.

A livello di prassi italiana, la ris. Agenzia delle Entrate n. 131/2009 ha ritenuto legittimo il diniego dell’esenzione per gli interessi pagati da una società italiana alla propria capogruppo austriaca,

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