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FISCO

Raddoppiano le aliquote proporzionali della Tobin tax

Le nuove percentuali si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati dal 1° gennaio 2026 per espressa disposizione normativa

/ Anita MAURO

Mercoledì, 24 dicembre 2025

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Tra le novità in arrivo con la legge di bilancio 2026, vi è il raddoppio delle aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie, anche nota come Tobin tax.

Si ricorda che l’imposta sulle transazioni finanziarie è disciplinata dall’art. 1 commi 491 - 500 della L. 228/2012 e ha trovato attuazione col DM 21 febbraio 2013 come modificato dal DM 16 settembre 2013.
L’imposta trova applicazione in relazione a tre diverse fattispecie:
- i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (art. 1 comma 491 della L. 228/2012);
- i contratti derivati e titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (art. 1 comma 492 della L. 228/2012);
- le “operazioni ad alta frequenza” (art. 1 comma 495 della L. 228/2012).

Il Ddl. di bilancio 2026 interviene su questa disciplina raddoppiando la misura dell’aliquota di applicazione, esclusivamente sulla prima (imposta sui trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi, di cui al comma 491) e sulla terza fattispecie sopra elencate (operazioni ad alta frequenza di cui al comma 495), mentre lascia intatta la misura dell’imposta sui derivati (comma 492).

In particolare, il Ddl. di bilancio prevede che, a partire dal 1° gennaio 2026, la Tobin tax si applichi:
- con l’aliquota dello 0,4% (in luogo di quella dello 0,2% applicabile fino al 31 dicembre 2025) ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;
- con l’aliquota dello 0,2% (in luogo di quella dello 0,1% applicabile fino al 31 dicembre 2025) ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;
- con l’aliquota dello 0,04% (in luogo di quella dello 0,02% applicabile fino al 31 dicembre 2025) sulle “operazioni ad alta frequenza”.
Come anticipato, invece, resta invariata la misura fissa dell’imposta sui contratti derivati, di cui all’art. 1 comma 492 della L. 228/2012.

Per espressa disposizione del Ddl. di bilancio, le nuove aliquote “si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026”.
Particolare importanza assumerà, in questo contesto, l’individuazione della data del trasferimento, da cui può dipendere l’applicazione della “vecchia” o della “nuova” aliquota (più elevata). A tal fine, si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del DM 21 febbraio 2013 il trasferimento della proprietà per le operazioni relative ad azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ammessi ad un sistema di gestione accentrata si considera avvenuto:
- alla data di regolamento delle stesse (con ciò intendendosi la data di registrazione dei trasferimenti effettuata all’esito del regolamento della relativa operazione);
- in alternativa, il responsabile del versamento, previo assenso del contribuente, può assumere per data dell’operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista.

Per le operazioni diverse da quelle sopra citate, il trasferimento della proprietà coincide con il momento in cui si verifica l’effetto traslativo.
Infine, in caso di trasferimento derivante dalla conversione di obbligazioni o da scambio o rimborso delle obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi, il momento traslativo coincide con la data di efficacia della conversione, dello scambio o del rimborso.

Nessuna modifica ha riguardato il campo oggettivo o soggettivo dell’imposta sulle transazioni finanziarie che continua, nel 2026, ad applicare le esenzioni ed esclusioni finora operanti.
Infine, si segnala che il Ddl. di bilancio ha recepito le stesse modifiche ai commi 491 e 495 della L. 228/2012 anche nel Testo unico dei tributi erariali minori (DLgs. 5 novembre 2024 n. 174), in particolare, agli artt. 42 e 46 che, nell’ambito della riforma fiscale, sono destinati a recepire le norme sulla tobin tax oggi contenute nell’art. 1 commi 491 – 500 della L. 228/2012.

Peraltro, il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tributi erariali minori, di cui al DLgs. 174/2024, avrebbe dovuto applicarsi dal 1° gennaio 2026 (art. 100 del DLgs. 174/2024); tuttavia, l’applicazione del Testo Unico potrebbe essere stata rinviata al 1° gennaio 2027 dal DL “Milleproroghe”, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (si veda “Slitta al 1° gennaio 2027 l’efficacia dei Testi unici” del 12 dicembre 2025).


Imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi
Anno
Aliquota della Tobin tax

Trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione
2013
0,22%
Dal 2014 al 2025
0,20%
Dal 2026
0,40%

Trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione
2013
0,12%
Dal 2014 al 2025
0,10%
Dal 2026
0,20%

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