Nel CPB omessa indicazione separata degli acconti non sanzionabile
Se non sussistono altre ipotesi di ricalcolo, l’attività di controllo del Fisco non pare pregiudicata
Gli acconti d’imposta relativi ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale (CPB) sono calcolati secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati (art. 20 del DLgs. 13/2024).
Tale disposizione, con riferimento ai soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e che si trovano, dunque, nel secondo periodo di applicazione dell’istituto, ha comportato che l’acconto per il periodo di imposta 2025 sia stato determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, che non confluisce nella base imponibile rilevante ai fini delle imposte dirette.
In pratica, l’acconto è stato determinato sulla base del c.d. “rigo differenza” del quadro RN, al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale. Infatti, come chiarito dalla FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2025, il valore indicato in tale rigo tiene già conto del reddito concordato, in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) è riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB.
Tuttavia, le istruzioni al modello REDDITI PF 2025 appaiono in contrasto con il contenuto della citata FAQ, nella parte in cui richiedono la compilazione del rigo RN61 “in presenza di redditi di lavoro autonomo o d’impresa definiti a seguito di adesione al Concordato Preventivo Biennale per l’anno d’imposta 2024 (quadro CP compilato)”.
Si ricorda che tale rigo andava compilato se ricorreva una o più delle ipotesi che imponevano l’obbligo di rideterminare l’IRPEF dovuta per il 2024, al fine di evidenziare l’importo (di regola più elevato) sul quale calcolare l’acconto dovuto per il 2025 (si veda “Acconti IRPEF ricalcolati con evidenza separata nel modello REDDITI PF 2025” dell’8 ottobre 2025).
In particolare, nel rigo in oggetto bisognava indicare:
- nella colonna 2, il reddito complessivo ricalcolato in applicazione delle disposizioni che ne imponevano la rideterminazione;
- nella colonna 3, l’importo dell’imposta netta ricalcolata;
- nella colonna 4, il nuovo ammontare dell’importo “differenza”, sul quale andava commisurato l’acconto dovuto per il 2025 calcolato con il metodo storico.
Ora, nell’ipotesi di adesione al CPB 2024-2025, in assenza di altri obblighi di ricalcolo, la compilazione del rigo RN61 non appare necessaria, giacché l’importo riportato nella colonna 4 di tale rigo coincide con quello indicato nel rigo RN34.
Ciononostante, nemmeno in seguito alle precisazioni della FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2025 le istruzioni sono state aggiornate: tale circostanza potrebbe aver prudenzialmente indotto i contribuenti aderenti al CPB per il biennio 2024-2025 a compilare comunque il rigo RN61, pur in assenza di una rideterminazione della base di computo dell’acconto IRPEF.
In ogni caso, l’eventuale mancata compilazione non pare in alcun modo sanzionabile, sembrando integrare una violazione meramente formale.
Si ricorda, infatti, che non possono essere punite “le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo” (art. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97).
Affinché la violazione sia meramente formale (dunque non sanzionabile), occorre:
- la non incidenza sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo;
- l’assenza di pregiudizio per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria (circ. Agenzia delle Entrate n. 77/2001).
La valutazione sulla natura meramente formale della violazione non deve essere astratta, cioè a priori sulla base delle caratteristiche proprie di un fatto illecito, ma concreta, a posteriori ed in considerazione dell’effettiva incidenza dell’illecito sulla determinazione del tributo o sull’attività di controllo (cfr. anche Cass. n. 27678/2013 e Cass. n. 141/2022): tale circostanza è confermata dal DLgs. n. 87/2024, che ha introdotto l’aggettivo “concreto” nel testo dell’art. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97.
In passato, sono state considerate di natura meramente formale, tra le altre, le seguenti violazioni:
- l’indicazione nella dichiarazione dei redditi di una somma versata, a titolo di secondo acconto, superiore alla dovuta, in ragione di un ricalcolo da incremento della deduzione per auto aziendali ex art. 15-bis del DL 81/2007 (Cass. n. 8182/2021);
- l’omessa indicazione del codice dell’attività prevalente nella comunicazione dati IVA, ove indicato nella dichiarazione annuale (ris. Agenzia delle Entrate n. 262/2008);
- l’omessa numerazione dei registri fiscali (circ. Agenzia delle Entrate n. 92/2001, § 2).
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