CPB 2025-2026 con adesioni entro il 30 settembre
Il modello può essere allegato al dichiarativo REDDITI 2025 o presentato in forma autonoma
Salvo proroghe, attualmente non all’orizzonte, il prossimo 30 settembre scadrà il termine per l’adesione al CPB 2025-2026; a seguito dell’abrogazione del capo III del titolo II del DLgs. 13/2024, a decorrere dal 2025, l’opzione è riservata ai contribuenti che hanno applicato gli ISA nel periodo d’imposta 2024.
Al pari dello scorso anno, l’adesione viene formalizzata con la presentazione del modello CPB, che presenta tuttavia alcune novità, relative, in particolare, alle modalità di presentazione; in particolare, secondo quanto indicato sia nelle istruzioni alla compilazione del modello CPB 2025-2026, sia nel provv. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2025 n. 195422, l’invio può essere effettuato con due modalità alternative:
- in fase di trasmissione del modello REDDITI 2025, allegandolo al modello ISA;
- in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2025.
In caso di trasmissione in via autonoma, è necessario indicare il codice “1 - Adesione” nella nuova casella “Comunicazione CPB”, inserita nella sezione “Tipo di dichiarazione” all’interno del frontespizio dei modelli REDDITI 2025; in tal caso, nel frontespizio devono essere indicati soltanto:
- i dati anagrafici;
- la firma del contribuente;
- i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 9/2025, § 1.18), l’invio del frontespizio del modello REDDITI 2025 per trasmettere il modello CPB di adesione o revoca ha natura non dichiarativa, e non assolve l’obbligo di trasmissione annuale della dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla trasmissione in via autonoma, è possibile inviare il modello CPB 2025-2026 congiuntamente al modello REDDITI 2025 e al modello ISA, analogamente a quanto previsto per lo scorso anno.
In quest’ultimo caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2025; oltre tale data, l’adesione al CPB 2025-2026 e la relativa determinazione di reddito e valore della produzione concordati non potranno essere oggetto di modifiche, mentre gli altri quadri del modello REDDITI potranno essere ritoccati con una dichiarazione correttiva in termini, da presentare entro il 31 ottobre 2025.
Da quest’anno è inoltre stata predisposta una procedura ad hoc per revocare l’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente espressa; a tal fine, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026 compilando esclusivamente i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito”.
L’invio del modello CPB di revoca può essere effettuato solo in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, deve essere indicato il codice “2 - Revoca” nella citata casella “Comunicazione CPB”.
La revoca del CPB 2025-2026 può essere comunicata entro il termine perentorio del 30 settembre 2025; eventuali revoche trasmesse tardivamente non avranno alcun effetto.
Il calcolo del reddito concordato secondo la metodologia approvata con il DM 28 aprile 2025 e la trasmissione telematica dell’accettazione della proposta vengono effettuati utilizzando il software degli ISA (“Il tuo ISA 2025 CPB”).
L’applicativo è stato recentemente aggiornato alla versione 1.0.2., rimuovendo un’anomalia relativa all’ISA DG72U (trasporto terrestre di passeggeri); in merito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con un’indicazione nella relativa pagina web, che il calcolo dell’ISA e l’eventuale accettazione di proposte di adesione al CPB 2025-2026 elaborate con la precedente versione 1.0.1 del software restano validi per i contribuenti non interessati dalle modifiche relative all’ISA DG72U.
I contribuenti che intendono aderire al CPB 2025-2026 dovranno tenere conto delle modifiche apportate al DLgs. 13/2024 da parte del DLgs. 81/2025, recepite anche nelle istruzioni alla compilazione del relativo modello; in particolare, si ricorda l’introduzione:
- della maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023 tra le componenti da non considerare ai fini della compilazione del rigo P04; di conseguenza, il reddito 2024, da indicare nel rigo P04 del modello CPB 2025-2026, dovrà essere depurato dall’agevolazione in commento relativa al periodo di imposta 2024 (tale componente costituirà una variazione del reddito concordato per i periodi di imposta 2025 e 2026):
- di un tetto massimo alle proposte di concordato, applicabile in favore dei contribuenti con punteggi ISA elevati (superiori a 8);
- di un tetto massimo (85.000 euro) all’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del DLgs. 13/2024;
- di una nuova causa di esclusione/cessazione, rivolta ai professionisti che partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati (si veda “Per il professionista adesione al CPB 2025-2026 subordinata” del 4 agosto 2025).
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