Niente principio della maggioranza per le deliberazioni del condominio «minimo»
In presenza di due soli condomini le spese straordinarie vanno approvate all’unanimità
In tema di condominio negli edifici, l’art. 1136 c.c. stabilisce che l’assemblea condominiale adotta le proprie deliberazioni in base al principio della maggioranza. Nello specifico, i commi 2 e 3 della norma in discorso enunciano le regole generali secondo cui la delibera condominiale è valida se approvata, rispettivamente: in prima convocazione, “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”; in seconda convocazione, “dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”. Maggioranze diverse sono, inoltre, prescritte nella disciplina codicistica per talune tipologie di delibere: si pensi, ad esempio, alle delibere
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41