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Martedì, 4 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

ETS iscrivibili nella sezione speciale del Registro per le imprese culturali e creative

Mantenendo l’iscrizione al RUNTS, gli enti possono iscriversi nella sezione speciale ICC del Registro Imprese e acquisire la doppia qualifica

/ Luciano DE ANGELIS

Martedì, 4 novembre 2025

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A partire dal 30 settembre le imprese culturali e creative (c.d. ICC) sono iscrivibili in una apposita nuova sezione del Registro delle imprese
Tali imprese, seppur nate, come si legge nell’art. 25 della L. 206/2023 che le ha coniate, allo scopo di valorizzare la cultura e la creatività quali elementi distintivi dell’identità italiana e di accrescere il valore sociale ed economico nazionale, sono state successivamente regolamentate da due ulteriori decreti.

Il primo, il decreto interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024 (decreto ICC), ha definito le modalità e le condizioni di iscrizione/cancellazione degli enti coinvolti nella nuova sezione speciale.
Il secondo è stato il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) del 10 luglio 2025, che ha istituto l’apposita sezione speciale del Registro Imprese e ha dettato le disposizioni concernenti gli adempimenti per l’iscrizione nella suddetta sezione; in allegato al decreto sono stati inoltre elencati i codici ATECO delle attività ammissibili.
Le nuove specifiche tecniche sono entrate in vigore il 30 settembre 2025, data dalla quale, quindi, le imprese culturali e creative possono presentare la domanda di iscrizione nella nuova sezione speciale.

L’art. 25 comma 2 lett. b) della L. 206/2023 prevede che possano iscriversi nella sezione delle ICC gli enti, le imprese, i lavoratori autonomi, le imprese sociali e gli altri ETS e le start up innovative che: svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo; svolgono in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione; creazione; produzione; sviluppo; diffusione; promozione; conservazione; ricerca; valorizzazione o gestione, di beni, attività e prodotti culturali. Vi rientrano anche le imprese che svolgono attività di supporto, ausiliarie e comunque funzionali alle attività precedenti (art. 25 comma 3).

L’art. 3 del decreto direttoriale 10 luglio 2025 evidenzia che possono richiedere l’iscrizione alla sezione speciale (ICC), oltre alle società iscritte al Registro delle imprese, anche le società e gli enti (tutti) iscritti al REA (Repertorio economico amministrativo).
L’art. 4 del DM 402/2024 chiarisce che per attività prevalente si intende quella effettivamente esercitata dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta di riferimento, un volume di affari superiore al 50% di quello complessivo, ai sensi dell’art. 20 del DPR 633/72.

Come si è anticipato le disposizioni contenute nell’art. 25 della L. 206/2023 si applicano anche agli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa (art. 11 comma 2 del DLgs. 117/2017), alle imprese sociali (DLgs. 112/2017) e alle associazioni e fondazioni (anche del libro primo del codice civile quindi) che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività dianzi previste.

Gli ETS interessati, si ritiene prevalentemente le imprese sociali, mantenendo l’iscrizione al RUNTS, potranno iscriversi nella sezione speciale ICC del Registro delle imprese competente per territorio e potranno acquisire la doppia qualifica (ETS e ICC). A riguardo essi dovranno rispettare i requisiti richiesti (corretta classificazione ATECO, prevalenza dell’attività culturale, disponibilità di archivi e documentazione a supporto).
In questi casi, ovviamente, l’attività deve rientrare tra quelle di interesse generale previste dal Codice del Terzo settore e dalla disciplina dell’impresa sociale, ossia le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. In pratica le attività di cui alle lett. d), f), i), k) dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 112/2017 per le imprese sociali e dell’art. 5 comma 1 del DLgs. 117/2017 per gli altri enti del Terzo settore.

L’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese consente alle ICC di accedere a diverse opportunità, tra cui: i finanziamenti e le erogazioni a sostegno di progetti culturali e creativi; l’accesso al Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative; la visibilità e il riconoscimento ufficiale della società e degli enti che operino nei settori culturali e creativi.

Questi temi saranno approfonditi nel percorso specialistico “La gestione degli enti del terzo settore dal 1° Gennaio 2026” in partenza oggi, 4 novembre.

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