ACCEDI
Martedì, 4 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Tutela assicurativa INAIL con attenzione ai soggetti obbligati

Ove l’Istituto si avveda che vi è un soggetto non assicurato benché sia in obbligo emetterà la diffida

/ Fabrizio VAZIO

Martedì, 4 novembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Una domanda frequente che si pone per i professionisti che seguono le aziende dal punto di vista INAIL è quella relativa alla assicurabilità di determinati soggetti sui quali vi è un fondato dubbio.

Ad esempio, non risulta spesso chiara la assicurabilità del cosiddetto “artigiano di fatto”: si tratta del soggetto non iscritto all’albo artigiani che effettua un’attività tipologicamente artigianale in modo non occasionale. L’esempio classico è quello del soggetto che opera come lavoratore dipendente ma che ha preso la partita IVA e nel tempo libero svolge un’attività in proprio, ad esempio da elettricista. Si badi bene: occorre che si tratti di soggetto che non esercita “contra legem” e, quindi, in possesso delle abilitazioni di legge poiché, nel caso contrario, l’assicurazione INAIL non è operante. È quindi assicurabile anche il soggetto che non è ancora in possesso delle abilitazioni ma opera, come la legge richiede, con un responsabile tecnico. È altresì assicurabile il soggetto che, nella stessa ditta individuale commerciale di cui è titolare, svolge una seconda attività, non complementare alla prima, di carattere artigianale: l’esempio è quello del titolare di un distributore di carburante che effettua personalmente l’attività di autolavaggio.

Un altro caso in cui vi è dubbio sulla assicurabilità è quello dei soci delle società tra professionisti (STP): l’Istituto lo ha stabilito nelle circolari dedicate alle STP, tra consulenti del lavoro e tra commercialisti (rispettivamente, circolari INAIL nn. 35/2017 e 15/2019). In verità, l’INAIL lo ha detto quasi per inciso, precisando comunque che “i soci professionisti devono in ogni caso essere assicurati (con indicazione dei relativi codici fiscali nel quadro P della polizza dipendenti) e l’obbligo è in capo alla società, in qualità di soggetto assicurante”.

Tra i soggetti che occorre ricordarsi di assicurare vi sono i lavoratori autonomi esercenti attività musicali iscritti obbligatoriamente al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Per l’INAIL, infatti, l’obbligo di versare i premi assicurativi è in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni. Nel mondo dello spettacolo è da ricordare che vige una presunzione di assicurabilità dal punto di vista oggettivo e quindi non è dato all’interprete interrogarsi sulla pericolosità dell’attività stessa, poiché essa è stabilita de jure. Inoltre, l’assicurazione è estesa ai lavoratori autonomi. (si veda la circolare INAIL n. 11/2022 con oggetto “Estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo”).

Venendo ad un’altra questione, non è poi da dimenticare che, ove un soggetto operi in più società in modo non occasionale, deve avere più assicurazioni presso l’Istituto ed è addirittura possibile che un soggetto sia assicurato due volte come artigiano: si pensi al titolare di ditta individuale esercente attività di edilizia che sia anche socio di una ditta artigiana ove opera in modo non occasionale. Egli avrà una doppia assicurazione come artigiano alla stessa voce di tariffa.

A tale proposito va precisato che l’assicurazione dei titolari artigiani, dei soci e dei coadiuvanti dell’artigianato è a premio fisso e, pertanto, non può essere frazionata: di conseguenza, anche il coadiuvante che effettua più di 10 giorni l’anno ma meno di 90 e non ha quindi assicurabilità INPS ma è tutelato dall’INAIL sulla base delle lettere del Ministero del Lavoro nn. 10478/2013 e 14184/2013, dovrà pagare l’intero premio annuo. Il pagamento per l’intero anno riguarderà anche l’artigiano di fatto citato in premessa, pur se si tratta di un’attività secondaria ed esercitata in modo saltuario (ma non occasionale, altrimenti non ci sarebbe obbligo assicurativo).

Ove l’Istituto si avveda (anche durante una verifica ispettiva) che vi è un soggetto non assicurato benché sia in obbligo emetterà la diffida all’assicurazione ex art. 16 del DPR 1124/65: il soggetto potrà dare seguito all’invito presentando la denuncia di esercizio/variazione o presentare ricorso all’Ispettorato territoriale del Lavoro. Il ricorso va presentato entro 10 giorni e ha carattere sospensivo dell’obbligo fino alla decisione del contenzioso.

TORNA SU